LE MISURE PER LA SALUTE DEI CITTADINI APPROVATE IERI CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020 DALLA CAMERA IN VIA DEFINITIVA

Alla fine di un estenuante lavoro da parte dei senatori e dei deputati, nonché degli uffici di Camera e Senato è stata finalmente approvata ieri la legge del bilancio dello Stato per l’esercizio 2020.
Finalmente, grazie alla spinta del nuovo Ministro Speranza ci sono buone notizie per la salute dei cittadini.
La parte più importante è rappresentata dall’aumento del finanziamento di parte corrente del Fondo sanitario a 2 miliardi per il 2020 e 1,5 per il 2021.

Ecco le principali norme che ci interessano:
Commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria)
Confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria.
Comma 269 (Tetto spesa personale)
Viene modificato l’articolo 11 del c.d. Decreto Calabria. La spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano non può superare i livelli del 2018. E’ stata soppressa però la parte finale, ossia il comma 4-bis, nel quale si prevedeva che queste disposizioni non venissero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Comma 271 (Contratti formazione specialistica in medicina)
Per finanziare nuovi contratti di specialistica in medicina viene autorizzata una spesa incrementata di 5,425 mln per il 2020, di 10,850 mln per il 2021, di 16,492 mln per il 2022, di 22,134 mln per il 2023 e di 24,995 mln a decorrere dal 2024.  
Comma 329 (Fondo prevenzione randagismo) 
Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020.
Commi da 330 a 338 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza) 
Una norma molto attesa è rappresentata dall’istituzione del “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Sempre per il 2020, viene poi incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato per il 2020 di 5 milioni di euro.
Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dal pagamento del ticket per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, i minorenni privi di un sostegno familiare.
Comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie) 
Dall’imposta lorda si detrarrà un importo pari al 22% delle spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Commi da 446 a 448 (Abolizione Superticket)
A decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
La dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 449 a 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale) 
Una norma molto innovativa prevede che per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, sia autorizzato un contributo pari a  235.834.000 euro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Le apparecchiature sanitarie, di proprietà delle aziende sanitarie, saranno messe a disposizione dei medici di secondo modalità individuate dalle aziende stesse avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.
Comma 451 (Precari Irccs e Izs)
Si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Viene disposto che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma.
Comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza) 
Si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020 per la Rete nazionale dei registri dei tumori.
Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici) 
I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, saranno mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’Aifa. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, saranno mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.
Comma 466 (Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale) 
Vengono estesi i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019.
Comma 468 (Concorsi personale dirigenziale e non)
Per l’assunzione di personale dirigenziale e non, viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l”indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione.
Comma 469 (Ricerca endometriosi)
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale.
Comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito) 
Resta la detrazione nell’intero importo per le spese sanitarie a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Commi da 661 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Comma 859 (Ulteriori stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina) Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.