
All’interno del percorso diagnostico-terapeutico del paziente un problema imporrante è rappresentato dagli accertamenti diagnostici radiologici, dalla radioterapia e dalle procedure di radiologia interventistica che comportano l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti quali TAC, PET, Scintigrafie, ecc.
L’Italia con il D.lgs 187/2000 ha recepito la Direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, prevedendo l’obbligo della giustificazione individuale di ogni esame che comporti l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Con l’articolo 15 di detto D.lgs 187/2000 è stato però abrogato l’articolo 114 del precedente D.lgs 230/1995 che aveva istituito il “Libretto radiologico personale” sul quale i medici erano tenuti ad annotare tutte le prestazioni, eliminando un importante strumento di tutela della salute dei pazienti.
Il Ministero della Salute, al fine di garantire un’applicazione uniforme sul territorio nazionale e di assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e strumentali del SSN, ha adottato delle Linee guida che in attuazione delle previsioni dell’art. 6 del citato D.lgs 187/2000, fissano i criteri di riferimento che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica, delineando raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi e ai professionisti coinvolti nel processo (medico oncologo radioterapista, esperto in fisica medica e tecnico sanitario di radiologia medica operante in radioterapia).
L’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito del Piano Nazionale delle Linee Guida ha pubblicato nel 2020 le Linee guida per la garanzia di qualità in radioterapia in relazione agli aspetti clinici e tecnologici definendo i requisiti di personale e di attrezzature nonché ruoli e responsabilità dei professionisti.
La successiva Direttiva 2013/59/Euratom stabilisce norme più stringenti per la sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei pazienti prevedendo l’inserimento nel referto del valore assorbito.
A seguito della legge di delega europea per l’anno 2018 (art. 20 comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117) è stato emanato il d.lgs 31 luglio 2020, n. 101 per il riordino dell’intero settore che, agli artt. 156 e segg. definisce i principi generali della radioprotezione delle persone sottoposte ad esposizioni mediche.
Di fondamentale importanza è la presenza di una dotazione organica di personale (medici radiologi, fisici medici e tecnici di radiologia) adeguata alle apparecchiature presenti al fine di assicurare la necessaria garanzia di qualità ai pazienti e nello stesso tempo utilizzare al massimo il potenziale delle apparecchiature stesse (almeno h12) onde evitare liste di attesa.
In particolare il fisico medico si occupa di applicare le metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e della popolazione provvedendo a:
– verificare la qualità;
– garantire la sicurezza;
-mettere a punto le nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche;
Per quanto riguarda in particolare la radioterapia il fisico medico si occupa degli aspetti fisici, dosimetrici e tecnologici relativi al trattamento per ogni singolo paziente effettuando il calcolo e l’ottimizzazione della dose al volume dei tumori al fine di salvaguardare gli organi sani circostanti, oltre che del corretto funzionamento ed uso delle apparecchiature.
Nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature occorre contestualmente provvedere anche al reclutamento del personale necessario, sembra ovvio, ma purtroppo non sempre avviene e macchinari costosi e a rapida obsolescenza rischiano di essere sottoutilizzati senza poter raggiungere i risultati attesi.