PUBBLICATA SULLA G.U. LA DELIBERA 21 APRILE 2022 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON CUI SONO STATI APPROVATI MODELLI E STANDARD PER LO SVILUPPO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE

La Gazzetta ufficiale n. 102 del 3 maggio pubblica il testo della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile sostitutiva dell’intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale».

Com’è noto in sede di Conferenza Stato-regioni, nonostante le molte riunioni sull’argomento non era stata raggiunta la necessaria intesa per cui il Governo, preso atto, pertanto, che la tutela della salute è una materia di legislazione concorrente nell’ambito della quale la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato e in particolare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lettera m), nonché l’eventuale esercizio del potere sostitutivo (art. 120, comma 2).

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IL “CORPORATE EUROPE OBSERVATORY” INDIVIDUA, NELL’IMPOVERIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA A FAVORE DI QUELLA PRIVATA, LA CAUSA DELLE MORTI IN EUROPA

Più volte ho contestato il favore che in questi anni ha goduto l’esternalizzazione dei servizi da parte delle aziende sanitarie locali e di quelle ospedaliere , specialmente di quelli relativi all’assistenza sanitaria che è stata in larga parte privatizzata.

Ora è stato pubblicato da una organizzazione non governativa a livello europeo, il Corporate European Observatory un rapporto che mette a nudo le responsabilità di queste scelte che hanno comportato un notevole degrado della capacità delle strutture sanitarie degli Stati membri dell’UE di essere in grado di rispondere efficacemente all’aggressione del COVID-19. 

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LE PREVISIONI SUI PROSSIMI SVILUPPI DELL’EPIDEMIA

Fonte: Lancet 13 marzo 2020

In un interessante articolo pubblicato sul numero del 13 marzo di “Lancet” il prof. Remuzzi dell’istituto Mario Negri afferma che la diffusione della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ha già assunto proporzioni pandemiche, interessando oltre 100 paesi nel giro di poche settimane. È indispensabile una risposta globale per preparare i sistemi sanitari in tutto il mondo. 

Sebbene le misure di contenimento in Cina abbiano ridotto i nuovi casi di oltre il 90%, questa riduzione non è il caso altrove e l’Italia è stata particolarmente colpita. Vi è ora una seria preoccupazione per quanto riguarda la capacità del sistema sanitario nazionale italiano di rispondere efficacemente alle esigenze dei pazienti infetti e che richiedono cure intensive per la polmonite SARS-CoV

La percentuale di pazienti in terapia intensiva segnalati quotidianamente in Italia tra il 1 marzo e l’11 marzo 2020, è stata costantemente compresa tra il 9% e l’11% dei pazienti che sono stati attivamente infettati. 

Il numero di pazienti infetti dal 21 febbraio in Italia segue da vicino una tendenza esponenziale. Se questa tendenza continua per un’altra settimana, ci saranno 30.000 pazienti infetti. Le unità di terapia intensiva saranno quindi alla massima capacità; entro la metà di aprile 2020 saranno necessari fino a 4000 letti d’ospedale.

La nostra analisi potrebbe aiutare i leader politici e le autorità sanitarie a stanziare risorse sufficienti, tra cui personale, letti e strutture di terapia intensiva, per gestire la situazione nei prossimi giorni e settimane . 

Se l’epidemia italiana segue una tendenza simile a quella della provincia di Hubei, in Cina, il numero di nuovi pazienti infetti potrebbe iniziare a diminuire entro pochi giorni, allontanandosi dalla tendenza esponenziale. 

Tuttavia, al momento non è possibile prevederlo a causa delle differenze tra le misure di allontanamento sociale e la capacità di costruire rapidamente strutture dedicate rispetto alla Cina.

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930627-9

MISURE URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO PER COMBATTERE L’EPIDEMIA

Ieri (22 febbraio) si è svolto il Consiglio dei Ministri alle ore 19 presso la sede del Dipartimento della protezione Civile e al termine, in tarda serata si è tenuta l’attesa conferenza stampa del Governo per informare anche la popolazione sulle misure adottate con un decreto legge per fronteggiare l’epidemia di COVID-19.

Il testo del decreto legge è il seguente:

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe;

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi sopraindicati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Queste misure si aggiungono a quelle già adottate dal Ministro della salute Speranza con l’Ordinanza del 21 febbraio recante ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con la quale è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.