
I comma 169-199 dell’art. 1 della legge 311/2004 prevede che le regioni che si trovino in una situazione di grave disavanzo per la parte relativa alla gestione sanitaria, con particolare riguardo alle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, debbano procedere ad una ricognizione delle cause e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio.
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