PUBBLICATO IL NUOVO DPCM 11 GIUGNO CON NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale 147 dell’11 giugno è stato pubblicato un nuovo DPCM in pari data con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano in particolare le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
h) le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo
comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
2) l’accesso dei fornitori esterni;
3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;

MES Sì – MES NO – IL GOVERNO VALUTA SE UTILIZZARE I FONDI STANZIATI PER IL SUPPORTO AI PAESI COLPITI DALLA CRISI EPIDEMICA

Il 9 aprile 2020, i ministri delle finanze dell’area dell’euro (Eurogruppo) hanno deciso una risposta di politica economica globale alla crisi COVID-19 . Concretamente, vengono istituite tre importanti reti di sicurezza per lavoratori, imprese e sovrani, per un pacchetto di 540 miliardi di euro. L’ESM è la rete di sicurezza per i sovrani e fornisce un supporto per la crisi pandemica. Il 23 aprile, i capi di Stato dell’UE (Consiglio europeo) hanno approvato questo accordo . L’8 maggio, l’Eurogruppo ha concordato i dettagli allegati a questa linea di credito. Dopo le procedure nazionali, la linea di credito è stata resa operativa dal Consiglio dei governatori del MES (il più alto organo decisionale del MES composto dai 19 ministri delle finanze dell’area dell’euro) il 15 maggio 2020.

Questa è la scheda che dovranno compilare i Paesi che vorranno utilizzare questa linea di credito:

Con i soldi che arriverebbero si potrebbero fare molte cose per il SSN e senza dubbio si tratta di una cosa da valutare.

Il Governo italiano è fortemente dibattuto sull’argomento per motivazioni che appaiono soprattutto ideologiche, ma non solo, in quanto qualcuno avrebbe timore che ricorrendo a questa opportunità i mercati traessero la conclusione che l’Italia tema di emettere nuovi prestiti obbligazionari non essendo sicura sulla loro collocazione, anche se , almeno fino ad ora così non è stato.

Ma c’è tempo fino al 31 dicembre 2020.

LE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19

Dal sempre informatissimo “QUOTIDIANO SANITA'” si apprende che con una nuova Circolare in data 29 maggio n. 11254 il Ministero della salute ha trasmesso le Linee di indirizzo organizzativo per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 in attuazione dell’art.2 del D.L. 34/2020.

Da quanto si apprende dalla circolare, sottoscritta dal direttore generale Urbani e dalla direttrice generale Ugenti, la lettura dei dati di contesto mostra che circa il 50% dei pazienti COVID-19 positivi ha necessitato di ricovero ospedaliero e, di questi ultimi, il 15% circa ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o, comunque, assistenza in area ad alta intensità di cure (con l’utilizzo del supporto alla ventilazione con metodiche non invasive NIV – CPAP o invasive con IOT/TRACHEOSTOMIA fino a trattamenti in ECMO) per periodi lunghi anche di tre o più settimane.
Covid-19 si è dimostrata una malattia sistemica che non si limita alla sola funzione respiratoria, talvolta compromessa in modo assai grave (ARDS), ma è in grado di attaccare più sistemi d’organo, direttamente o indirettamente.
Come era già avvenuto in altri eventi epidemici o pandemici (influenza H1N1, influenza Aviaria, SARS, MERS, Ebola) i pazienti possono richiedere il ricovero in terapia intensiva in grado di fornire un adeguato supporto per una o più funzioni d’organo. Il decorso della malattia ha dimostrato una elevata percentuale di ricoveri in terapia intensiva con una mortalità vicina al 50%.
Si rende, pertanto, necessario migliorare la “preparedness” del Servizio Sanitario Nazionale ad affrontare le emergenze epidemiche o pandemiche, ormai con ricorrenza prevedibile intorno ai 5-10 anni.
È parte essenziale della programmazione la capacità di rispondere ai picchi di richiesta “emergenziale” con implementazione di trattamenti ad alta intensità di cura.
La prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio dai casi di infezione SARSCoV-2, al fine di garantire la necessaria risposta dell’offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell’attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molte unità operative, nonché sale operatorie. In particolare, l’attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata con diverse modalità. Dall’analisi dei piani di gestione dell’emergenza COVID-19 elaborati nella prima fase emergenziale da gran parte delle regioni, sono emersi diversi modelli di riferimento:
a. definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie COVID-19 connesse;
b. riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell’assistenza all’interno della rete dell’emergenza, con separazione dei percorsi;
c. allestimento di ospedali da campo o di unità mobili, soprattutto ai fini dell’implementazione e diversificazione delle aree di pre-triage e triage;
d. riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi.
Risulta ora necessario rendere strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica, nonché per eventuali ed ulteriori emergenze epidemiche. È, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime
la rete ospedaliera sul modello Hub & Spoke, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione.
L’incremento di posti letto in area critica, oltre a potenziare strutturalmente la rete ospedaliera, si rende necessario per:
-migliorare la capacità di fronteggiare adeguatamente le eventuali emergenze epidemiche;
-rendere effettiva la disponibilità di posti letto per affrontare la presenza protratta nel tempo delle infezioni da SARS-CoV-2, rafforzando la risposta di assistenza nella fase di ripresa delle attività lavorative, nonché per fronteggiare l’impatto di eventuali nuovi focolai;
-l’utilizzo di una quota parte di questi posti letto per il pieno recupero di attività pre e postoperatorie ordinarie di chirurgia maggiore a medio-alta complessità;
-rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, rendendola adeguata a fronteggiare subitanee necessità in emergenza e consolidare idonei percorsi di trattamento sia nella linea della emergenza ordinaria, sia rispetto alla necessaria disponibilità per lo sviluppo delle reti specialistiche;
-favorire la qualità e la sicurezza dell’attività ospedaliera ordinaria; a tal proposito è opportuna una organizzazione delle terapie intensive, incluse quelle pediatriche, per livelli di complessità (dal monitoraggio invasivo fino alla sostituzione di funzione d’organo);
-ottimizzare l’organizzazione di adeguati spazi post-operatori in coerenza con il mantenimento degli standard dei tempi di attesa chirurgici anche oncologici, cardio e neurochirurgici nonché di altre discipline quali il trattamento conservativo dei politraumi, dei pazienti ortopedici, neurologici, affetti da patologie croniche, patologie rare e invalidanti;
-decongestionare le aree critiche dei Pronto Soccorso e della Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, spesso sovraffollate di pazienti critici necessitanti di elevata intensità di cure.
La condizione attuale rappresenta l’opportunità per rendere organiche gran parte delle innovazioni assistenziali attuate nelle condizioni di emergenza e completare il percorso verso l’intensità di cura e la continuità assistenziale multidisciplinare e multiprofessionale.
A tal fine sarà necessario armonizzare tali innovazioni nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio previste dal Regolamento sugli standard ospedalieri vigente.

Le tabelle con i dati delle somme per ciascuna regione per ora si possono trovare proprio sul sito del Quotidiano sanità: http://www.quotidianosanita.it/

PARTE DAL LUNEDI’ 25 L’INDAGINE SULLA SIEROPREVALENZA

Il Ministero della Salute informa che, unitamente all’ Istat e con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 maggio, avvieranno un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.

La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine.

A tutti i soggetti che partecipano, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito del test. Il legame di questo numero d’identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell’indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati.

Su tutte le reti Rai, sarà in onda uno spot dedicato all’indagine e locandine saranno affisse nelle farmacie e nelle parafarmacie, grazie alla collaborazione offerta da Federfarma e dalla Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).

IL VACCINO SIA UN BENE PUBBLICO GLOBALE E NON UN DIRITTO PER POCHI

Il Ministro Speranza nella biblioteca del Ministero nella sede di Lungotevere a Ripa

Il Ministro della salute Roberto Speranza nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato “..l’importanza dell’OMS e la necessità di rafforzare il suo ruolo centrale, soprattutto in tempi di crisi. Ma questo vuol dire lavorare insieme per costruire un’Agenzia più forte, ripensando il suo ruolo e le sue funzioni. Dobbiamo assicurarci che sia completamente indipendente da influenze esterne, politiche o finanziarie, e che sia guidata solo dalla scienza. In questo senso è importante che gli Stati contribuiscano con risorse umane e finanziarie con l’unico obiettivo di aumentare la preparazione e la risposta dei singoli Paesi con il supporto di alto livello tecnico e scientifico dell’Agenzia al servizio di tutti gli individui”.

Molto apprezzata la parte del discorso di Speranza dedicata al vaccino: “Una sfida fondamentale è rappresentata dallo sviluppo di un vaccino per il COVID-19 sicuro ed efficace. Dobbiamo impegnarci perché il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi”.

Voglio ricordare a questo proposito che lo scopritore del vaccino per la poliomielite Albert Bruce Sabin rinunciò a brevettarlo donandolo all’umanità.

LA PROPOSTA DELL’ EUROGRUPPO PER DARE UNA RISPOSTA ALLA CRISI DELL’ECONOMIA CAUSATA DALLA PANDEMIA

Il 9 aprile 2020, i ministri delle finanze dell’area dell’euro (Eurogruppo) hanno deciso una risposta politica economica globale alla crisi COVID-19. Concretamente, sono state istituite tre importanti reti di sicurezza per lavoratori, imprese e sovrani, per un pacchetto di 540 miliardi di euro. L’ESM è la rete di sicurezza per i sovrani e fornisce un supporto per la crisi pandemica. Il 23 aprile, i capi di Stato dell’UE (Consiglio europeo) hanno approvato questo accordo. L’8 maggio, l’Eurogruppo ha concordato i dettagli allegati a questa linea di credito. 

Il 15 maggio, dopo le procedure nazionali, la linea di credito dovrebbe essere resa operativa dal Consiglio dei governatori del MES (il più alto organo decisionale del MES composto dai 19 ministri delle finanze dell’area dell’euro).

Allo scopo di contribuire a fare chiarezza ho ritenuto di riprendere alcuni dei passaggi dei documenti forniti dal MES che comunque troverete allegati.

Il credito concesso potrà essere utilizzato come segue:

-servizi sanitari, di cura e di prevenzione volti ad aiutare il settore sanitario a rispondere efficacemente alla pandemia di COVID-19, questi possono includere la parte della spesa sanitaria pubblica complessiva stimata direttamente o indirettamente per affrontare l’impatto di COVID-19 sull’assistenza sanitaria sistema, nel 2020 e nel 2021. Quindi interventi di ristrutturazione degli ospedali, strutture e servizi di assistenza territoriale, servizi di prevenzione, centri di cura e di riabilitazione, ambulatori, diagnostica, farmaceutici e cure a lungo termine;
-altri costi indiretti relativi all’assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi di Covid-19.

Alcuni si chiedono quale parte svolgerà il MES nella risposta dell’Europa alla crisi del COVID-19:

Per far fronte alla crisi del coronavirus, l’ESM istituirà un sostegno alla crisi pandemica, basato sulla sua linea di credito Enhanced Condition (ECCL) disponibile per tutti i paesi dell’area dell’euro.

Sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del MES, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni preliminari da parte delle istituzioni europee.

Questo fa parte di una risposta europea concertata, che include la Commissione europea con la sua rete di sicurezza per i lavoratori chiamata SURE e la Banca europea per gli investimenti con la sua rete di sicurezza per le imprese.

L’iniziativa SURE della Commissione fornisce finanziamenti agli Stati membri fino a un massimo di 100 miliardi di euro coprendo parte dei costi relativi alla creazione o all’estensione di programmi nazionali di lavoro a breve termine.

La Banca europea per gli investimenti offre sostegno di liquidità per aiutare le piccole e medie imprese colpite duramente con un pacchetto di sostegno di emergenza fino a 200 miliardi di euro.

Qual è la base affinché i paesi dell’area dell’euro possano beneficiare del sostegno del MES?

Le valutazioni preliminari della Commissione Europea relative ai rischi di stabilità finanziaria, solvibilità bancaria, sostenibilità del debito e sui criteri di ammissibilità per l’accesso al sostegno di crisi pandemica, hanno confermato che ogni Stato membro è idoneo a ricevere sostegno.

Su questa base, il sostegno alla crisi pandemica è disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro.

Tali valutazioni sono state eseguite dalla Commissione, in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE) e in cooperazione con il MES.

Quanti soldi verrebbero messi a disposizione dei paesi?

L’accesso concesso sarà il 2% del prodotto interno lordo dei rispettivi Stati membri alla fine del 2019, come parametro di riferimento.

Per l’Italia corrisponde ad una somma pari a circa 36-37 miliardi di euro.

Se tutti i 19 paesi dell’area dell’euro dovessero attingere dalla linea di credito, ciò comporterebbe un volume combinato di circa 240 miliardi di euro.

Sebbene il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, spetta a ciascuno Stato membro decidere se desidera richiederlo o meno.

Si prevede pertanto che saranno richiesti meno dei fondi teoricamente disponibili per € 240 miliardi.

E anche se un paese richiede la linea di credito, non è necessario prelevare fondi. Le linee di credito sono progettate per essere una protezione o un’assicurazione.

Ci sono condizioni associate?

L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID-19.

La linea di credito sarà disponibile fino alla fine del 2022.

Questo periodo potrebbe essere adeguato in caso di necessità, vista l’evoluzione della crisi.

Successivamente, gli Stati membri dell’area dell’euro rimarrebbero impegnati a rafforzare i fondamenti economici e finanziari, coerentemente con i quadri di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale dell’UE, compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni dell’UE.

Quando si dovrà rimborsare il prestito? Quanto costerà?

Un paese con un supporto per crisi pandemiche potrà richiedere di attingere dalla linea di credito precauzionale.

L’ESM può erogare denaro nell’ambito della linea di credito per un periodo di dodici mesi, che può essere prorogato due volte per sei mesi.

I prestiti avrebbero una durata media massima di 10 anni.

Il paese dovrà pagare un margine di 10 punti base all’anno e una commissione di servizio iniziale di 25 punti base.

Questo è inferiore ai prezzi indicati per le consuete linee di credito precauzionali di ESM e contribuirà a ridurre al minimo i costi del supporto per crisi pandemiche.

Cosa succederà dopo?

Dopo l’approvazione dell’Eurogruppo, il consiglio dei governatori del MES si riunirà per concordare la messa a disposizione del sostegno finanziario a tutti i paesi dell’area dell’euro. La prossima riunione è prevista per il 15 maggio.

L’uso dei fondi sarà monitorato e chi eseguirà tale compito?

Secondo il quadro dell’UE, gli Stati membri che beneficiano dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES sono soggetti a sorveglianza rafforzata.

Questo compito è svolto dalla Commissione europea che si concentrerà sul monitoraggio e sugli obblighi di comunicazione sull’uso effettivo dei fondi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti.

A tal fine, la Commissione non svolgerà missioni ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono nell’ambito del semestre europeo.

La Commissione riferirà ogni trimestre al consiglio di amministrazione dell’ESM.

Qual è l’impatto sulle attività di finanziamento del MES?

Non vi è alcun impatto immediato sui nostri volumi e attività di finanziamento.

Comunicheremo il potenziale impatto sulle nostre attività di finanziamento quando dovremo affrontare la richiesta di un Paese.

La scadenza media massima concordata di 10 anni e le modalità concordate per gli esborsi ci consentiranno di utilizzare una vasta gamma di strumenti di finanziamento per aumentare le esigenze di finanziamento supplementari senza intoppi nel tempo.

In generale, un paese può prelevare fino al 15% dell’importo complessivo del sostegno alla crisi pandemica approvato per il rispettivo Stato membro in contanti al mese. È possibile che il MES fornisca liquidità aggiuntiva in relazione a un esborso particolare quando ha i fondi disponibili.

L’impegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi di COVID 19 offre la possibilità di finanziare il potenziale fabbisogno di liquidità aggiuntivo attraverso l’emissione di obbligazioni sociali.

QUI IL PIANO DI RISPOSTA E LA PROPOSTA:

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/pandemic_response_plan.pdf

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20200515_-_esm_bog_-_md_proposal_for_financial_assistance_-_draft.pdf

LE PREVISIONI SUI PROSSIMI SVILUPPI DELL’EPIDEMIA

Fonte: Lancet 13 marzo 2020

In un interessante articolo pubblicato sul numero del 13 marzo di “Lancet” il prof. Remuzzi dell’istituto Mario Negri afferma che la diffusione della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ha già assunto proporzioni pandemiche, interessando oltre 100 paesi nel giro di poche settimane. È indispensabile una risposta globale per preparare i sistemi sanitari in tutto il mondo. 

Sebbene le misure di contenimento in Cina abbiano ridotto i nuovi casi di oltre il 90%, questa riduzione non è il caso altrove e l’Italia è stata particolarmente colpita. Vi è ora una seria preoccupazione per quanto riguarda la capacità del sistema sanitario nazionale italiano di rispondere efficacemente alle esigenze dei pazienti infetti e che richiedono cure intensive per la polmonite SARS-CoV

La percentuale di pazienti in terapia intensiva segnalati quotidianamente in Italia tra il 1 marzo e l’11 marzo 2020, è stata costantemente compresa tra il 9% e l’11% dei pazienti che sono stati attivamente infettati. 

Il numero di pazienti infetti dal 21 febbraio in Italia segue da vicino una tendenza esponenziale. Se questa tendenza continua per un’altra settimana, ci saranno 30.000 pazienti infetti. Le unità di terapia intensiva saranno quindi alla massima capacità; entro la metà di aprile 2020 saranno necessari fino a 4000 letti d’ospedale.

La nostra analisi potrebbe aiutare i leader politici e le autorità sanitarie a stanziare risorse sufficienti, tra cui personale, letti e strutture di terapia intensiva, per gestire la situazione nei prossimi giorni e settimane . 

Se l’epidemia italiana segue una tendenza simile a quella della provincia di Hubei, in Cina, il numero di nuovi pazienti infetti potrebbe iniziare a diminuire entro pochi giorni, allontanandosi dalla tendenza esponenziale. 

Tuttavia, al momento non è possibile prevederlo a causa delle differenze tra le misure di allontanamento sociale e la capacità di costruire rapidamente strutture dedicate rispetto alla Cina.

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930627-9

IL DPCM 1° MARZO CON LE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL COVID-19 NELLE REGIONI ITALIANE

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha adottato il 1° marzo un proprio decreto, in corso di pubblicazione, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

C’è una serie di misure:

  • Per la zona rossa (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’);
  • Per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona;
  • Per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona;
  • Per la regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:

  • la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
  • la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
  • l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
  • la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
  • la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
  • l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

  • il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.

Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

  • decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
  • decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno;
  • delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina.

Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.

IL TESTO DEL DL 6/2020 RECANTE LE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Sulla Gazzetta ufficiale di oggi ( 24 febbraio 2020) è stato pubblicato il decreto legge in data 23 febbraio 2020 che reca il n. 6 che ha per oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il testo corrisponde a quello già anticipato nei giorni passati ed è comunque reperibile qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false

MISURE URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO PER COMBATTERE L’EPIDEMIA

Ieri (22 febbraio) si è svolto il Consiglio dei Ministri alle ore 19 presso la sede del Dipartimento della protezione Civile e al termine, in tarda serata si è tenuta l’attesa conferenza stampa del Governo per informare anche la popolazione sulle misure adottate con un decreto legge per fronteggiare l’epidemia di COVID-19.

Il testo del decreto legge è il seguente:

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe;

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi sopraindicati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Queste misure si aggiungono a quelle già adottate dal Ministro della salute Speranza con l’Ordinanza del 21 febbraio recante ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con la quale è fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.