APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DELLA CAMERA IN SEDE LEGISLATIVA LA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEI RAPPORTI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA TRA IMPRESE PRODUTTRICI E I SOGGETTI CHE OPERANO NELLA SANITA’

Finalmente ieri 24 maggio la Commissione affari sociali della Camera in sede legislativa ha approvato in via definitiva l’Atto Camera 491-B presentato dall’on.le Massimo Enrico Baroni ed altri ed avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”.

Le disposizioni della legge, nell’ambito della tutela della salute, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

Le disposizioni della presente, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell’azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni
sanitarie.

Resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Sono soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o alte utilità effettuate da un’impresa produttrice a favore da soggetti che operino nel settore della salute quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo maggior di 500 euro.

Sono comprese anche le erogazioni ad associazioni sanitarie.

Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno tenute a comunicar al Ministero della salute i dati identificativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
b) abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Negli Stati Uniti il “Sunshine act” cui si ispira la nuova legge è in vigore dal 2010.

Come riportato da Quotidiano Sanità il relatore on.le Provenza ha dichiarato che si tratta di un provvedimento che potrà contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina, oltre che dare un impulso importante per rendere più indipendenti gli studi scientifici.

Il testo della legge ora andrà al Quirinale per essere promulgato e pubblicato sulla G.U.

“IL DIRITTO ALLA SALUTE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” SARA’ PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA ALL’ABBAZIA DI SAN NILO DI GROTTAFERRATA DALL’ASSOCIAZIONE NUOVI CASTELLI ROMANI

Grottaferrata (RM), Abbazia di
San Nilo, 1004

Sabato 14 alle ore 10, l’Associazione Nuovi Castelli Romani presenta il mio nuovo libro “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale” nell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata.

Interverranno l’autore della prefazione il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico e il prof. Claudio Letizia, ordinario di medicina interna entrambi dell’Università “Sapienza” di Roma; il Sindaco del Comune di Frascati Francesca Sbardella, il Sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci, il Sindaco del comune di Castel Gandolfo Milvia Monachesi e il direttore sanitario dell’azienda USL Roma 6 dott. Roberto Corsi.

Saranno presenti: mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma; il sen. Bruno Astorre, Francesco Pittoni, Vice Presidente Vicario dell’UNAR; Francesco De Feo, Egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata e il dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione NCR.

Il libro è diviso in sei parti:
1) Il processo della riforma
2) L’assistenza sanitaria
3) Organizzazione centrale del SSN
4) Organizzazione regionale del SSR
5) Strutture operative e loro funzioni
6) Diritti e responsabilità delle persone

Complessivamente sono 630 pagine con oltre 800 note di dottrina e giurisprudenza

Un libro scritto in maniera chiara e comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica e che spiega in maniera diffusa tutta la materia.

Molta attenzione è posta alla gestione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e informatiche, ma anche sono trattate diffusamente anche tutte le altre funzioni come quelle dell’informazione e della partecipazione, princìpi rigorosamente dettati dalle norme e che troppo spesso non trovano riflesso nemmeno per sbaglio nell’operare concreto.

Viene sottolineata l’importanza degli organi di indirizzo (es. Sindaci, Conferenza locale sociale e sanitaria per le aziende sanitarie locali, ecc.) ma anche il ruolo dei cittadini proclamato da tutti, ma scarsamente rispettato.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Un volume che può essere utile per chi deve studiare, per chi vuole prepararsi per un concorso, ma anche per chi già lavora e vuole aggiornarsi anche per difendere i propri diritti, oltre che per avvocati che devono rappresentare qualche paziente o dipendente.

ATTESTAZIONE DA PARTE DEGLI OIV CIRCA L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: LA NUOVA DELIBERA DELL’ANAC

Roma, Galleria Sciarra, sede dell’ANAC

Il Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 201 del 13 aprile 2022 ha inteso fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


In particolare, il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2022 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l’OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può chiedere all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l’Autorità ha adottato le «Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, l’Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del aprile 2022, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2022. L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 giugno 2022 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Il documento dovrà anche contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

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IL TAR DEL LAZIO SCRIVE UNA PAROLA, SPERIAMO DEFINITIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO IN SANITA’

Si pensava che con l’entrata in vigore delle nuove norme per l’accesso generalizzato contenute nel D.lgs 33/2013 fossero stati rimossi tutti gli impedimenti posti ai cittadini per ottenere di poter visualizzare ed estrarre copia degli atti delle aziende sanitarie o dei Comuni aventi interesse per la salute.

Purtroppo così non è e ancora oggi assistiamo al diniego o, più spesso, al silenzio da parte delle amministrazioni che in questo modo impediscono ai cittadini e alle loro associazioni di avere conoscenza delle motivazioni che hanno portato a certe scelte.

Gli stessi verbali delle Conferenze dei Sindaci vengono quasi sempre sottratti all’accesso per cui non si riesce a conoscere chi abbia votato a favore e chi contro su taluni provvedimenti che riguardano la salute pubblica, come ad esempio quelli relativi alla chiusura (pardon “trasformazione”) dei Punti di Primo Intervento.

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