LA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DISPOSTI CON IL D.L.18/2020

D.L. 18/2020 Tabella A

Pubblicato sulla G.U. 70 del 17 marzo il D.L. 18 in pari data recante le misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le colonne indicano le finalità dei singoli finanziamenti previste dal decreto legge:

  1. incentivi al personale dipendente dal SSN,
  2. potenziamento delle reti di assistenza territoriale

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MISURE PER POTENZIARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO DEL SISTEMA SANITARIO, DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI IMPEGNATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA

Il 16 marzo il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

In particolare per quanto riguarda la sanità:

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

IL CONSIGLO DEI MINISTRI APPROVA L’INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO 2020 ELEVANDO L’INDEBITAMENTO PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA

La seduta si è chiusa alle 13:18

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 9.38 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un’integrazione alla relazione al Parlamento per il 2020, approvata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell’autorizzazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all’indebitamento.

L’integrazione rispetto alla precedente relazione, approvata lo scorso 5 marzo, si è resa necessaria in seguito all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo, che, a seguito dell’intensificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo ha inteso quindi rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per il sistema sanitario, per i cittadini e per le imprese e aumentare le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza.

Sono state precostituite, inoltre, le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore ricorso all’indebitamento, aggiuntiva rispetto a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è stata incrementata di 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali), da utilizzare nel corso del 2020. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di prodotto interno lordo (PIL).

Considerato l’importo complessivo per il quale il Governi ha deciso di chiedere l’autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Si tratta di un impegno che aumenta considerevolmente l’indebitamento dello Stato che si ripercuoterà anche sulle generazioni future.

peraltro, data la situazione era inevitabile, tuttavia ci si augura che queste somme siano gestite al meglio e che nel frattempo sia richiamate l’attenzione di tutte le pubbliche amministrazioni sulla spending review per eliminare le spese inutili.

COVID-19, IL GOVERNO VARA MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ieri (6 marzo) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Dal comunicato della Presidenza si apprende che per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso un miliardo in più per il SSN, oltre all’incremento delle risorse umane e strumentali.

Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.

Inoltre, si interviene in materia di: 

  • potenziamento dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • istituzione di aree sanitarie temporanee;
  • assistenza a persone e alunni con disabilità;
  • disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
  • misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici;
  • acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale.

Come sempre, grazie a “QuotidianoSanità” possiamo disporre della bozza del decreto legge che prevede in particolare l’assunzione di circa 5.000 medici, 10.000 infermieri e 5.000 operatori sanitari.

Inoltre lo Stato potrà intervenire commissariando le Regioni inadempienti. Stanziati 50 milioni per la produzione di dispositivi medici.

Le Regioni potranno rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Le Regioni dovranno istituire, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti con sintomatologia ILI e SARI o sospetti di Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero

Rivisti anche i tetti di spesa della farmaceutica.

Ove necessario potranno essere utilizzati servizi e strutture dal privato.

FINALMENTE ARRIVA DA ALCUNE REGIONI UNA PROPOSTA PER DARE APPLICAZIONE AL CCNL 2016-2018 DEL COMPARTO PER ATTRIBUIRE AL PERSONALE INFERMIERISTICO LE FUNZIONI DI PROFESSIONISTA SPECIALISTA E DI PROFESSIONISTA ESPERTO

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, introduce agli artt. da 16 a 23 una nuova disciplina degli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione di tipo professionale, anche del ruolo sanitario ex L. 43/2006 e agli assistenti sociali. Gli stessi sono istituiti “nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie e in relazione alle aree di formazione complementare post diploma per l’esercizio di compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto. Tali compiti derivano dalle specifiche modalità di impiego delle professionalità presenti nelle organizzazioni sanitarie.”

La Giunta della Regione Veneto con deliberazione n. 1580 in data 29 ottobre 2019 ha già provveduto alla “Istituzione dei percorsi di formazione complementare regionale per l’acquisizione di competenze avanzate in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità 21 maggio 2018 – artt. 14-23 e approvazione di tre progetti pilota di percorso formativo complementare regionale per lo sviluppo di competenza avanzata. L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, Piano socio-sanitario regionale 2019-2023.

Ora anche le altre Regioni hanno deciso di coordinarsi per uniformare le modalità applicative del CCNL

Per quanto riguarda in particolare le professioni infermieristiche assume grande importanza la possibilità di avvalersi di questa opportunità per la gestione di problematiche in area emergenza-urgenza: triage, emergenze e urgenze nel territorio, altre tipologie rilevanti.

Il problema riguarda il superamento di alcune resistenze da parte di talune categorie di medici.

LA CORTE COSTITUZIONALE RITIENE INFONDATO IL RICORSO DEL GOVERNO CONTRO LA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 4/2017 CON CUI, NELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE AZIENDE SANITARIE, VIENE RICONOSCIUTO UN PUNTEGGIO NELL’AMBITO DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE AL PERSONALE IMPIEGATO IN FORME RICONDUCIBILI A PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA DIRETTA O INDIRETTA AI PAZIENTI.

La Corte Costituzionale con la decisione n. 20 depositata il 14 febbraio ha ritenuto infondato il ricorso del Governo contro la legge regionale del Lazio n. 4/2017 con la quale, allo scopo di favorire la re-internalizzazione dei servizi sanitari è stato stabilito di valutare il servizio svolto dal personale presso le imprese aggiudicatarie di servizi sanitari affidati in out sourcing.

In particolare la Corte ha argomentato quanto segue:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».
1.1.– La disposizione impugnata stabilisce: «b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».
1.2.– Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ledendo i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» configurati dalle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli nell’ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario, dettate dagli artt. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
In particolare la difesa statale assume che la disposizione regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.
Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l’assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell’ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica.
Infine, il ricorrente assume che la sopravvenuta modifica della disposizione in esame ad opera dell’art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, non incide sui prospettati termini della questione, lasciando inalterati i profili di illegittimità riscontrati nella disposizione regionale.
2.– In via preliminare, occorre verificare se la novella recata dall’art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, non oggetto di autonoma impugnativa, esplichi effetti sul presente giudizio, avendo il ricorrente sostenuto la sua irrilevanza in quanto non avrebbe modificato il contenuto sostanziale della disposizione impugnata.
2.1.– L’art. 17, comma 92, lettere a) e b), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017 dispone, con decorrenza dal 17 agosto 2017: «[a]lla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste”; b) le parole: “sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali,” sono sostituite dalle seguenti: “viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive”».
2.2.– Risulta evidente che tali modifiche lasciano intatto il nucleo precettivo dell’originaria versione della disposizione regionale contestato dal ricorrente.
Conseguentemente lo ius superveniens non incide sul contenuto essenziale della questione, costituito dalla asserita impossibilità per il legislatore regionale di disporre in ordine ai criteri di valutazione dei titoli come stabiliti dalla normativa statale, in quanto integranti un principio fondamentale da essa posto nella materia «tutela della salute».
Pertanto, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 87 del 2014, n. 193 e n. 159 del 2012), l’odierna questione va estesa alla intervenuta modifica normativa della disposizione in esame, non rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma impugnativa.
3.– Nel merito la questione non è fondata.
3.1.– La disposizione regionale in esame inerisce al sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale come delineato dalle ricordate disposizioni statali, prevedendo l’attribuzione nel suo ambito di un punteggio al personale impegnato in forme esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.
Il thema decidendum del presente giudizio è dunque costituito dalla prospettata lesione, ad opera del legislatore regionale, dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» che, ad avviso del ricorrente, sono configurati dalle ricordate disposizioni statali in materia di criteri di valutazione dei titoli nell’ambito della disciplina concorsuale per l’assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.
3.2.– La Regione Lazio non contesta la riconducibilità dell’intervento normativo alla materia «tutela della salute», ma afferma che esso costituisce legittima espressione della sua competenza concorrente nella materia stessa, in quanto specifica «quale attività professionale può essere considerata nell’attribuzione del punteggio al curriculum».
3.3.– La causa et ratio dell’intervento normativo in oggetto sono, con ogni evidenza, individuabili nella esigenza avvertita dal legislatore regionale di integrare il risalente sistema di valutazione dei titoli ai fini del curriculum formativo e professionale configurato dalle previsioni statali, allo scopo di tener conto della evoluzione del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale in esito alle profonde innovazioni dell’assetto organizzativo del settore intervenute dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Occorre difatti rilevare che, anche a seguito degli interventi statali adottati, in particolare a partire dalla fine del primo decennio del secolo, per contenere la spesa pubblica nel settore sanitario attraverso la riduzione dei costi per il personale e il prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si è avvalsa, per
l’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, di forme esternalizzate di impiego, ossia di prestazioni lavorative svolte da dipendenti di cooperative e di società di somministrazione (già di lavoro interinale). Al contempo, il ricorso alle predette modalità di assistenza diretta e indiretta ai pazienti è stato reso possibile anche dalle profonde innovazioni della disciplina in materia di lavoro e, segnatamente, di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con applicazione ad esso delle forme di lavoro flessibile previste dalle leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Pur non avendo avuto un “rapporto diretto” con il datore di lavoro pubblico, i lavoratori impiegati in forme riconducibili a processi di esternalizzazione hanno comunque prestato assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, così contribuendo a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito del Servizio sanitario.
La Regione Lazio, pertanto, ritiene legittimo, ai fini delle procedure di assunzione del personale nel Servizio sanitario regionale, riconoscere, nell’ambito del curriculum formativo e professionale, l’esperienza in tal modo acquisita dai predetti lavoratori nello specifico settore per il quale è indetta la procedura ordinaria di reclutamento, attesa la congruità di una tale esperienza con gli impieghi oggetto della procedura stessa.
Diversamente, accedendo ad interpretazione rigorosa dei termini «servizio reso» e «carriera» presenti nelle ricordate disposizioni statali, in assenza della previsione regionale in esame la commissione non potrebbe operare autonomamente la valutazione di tali esperienze, sicché i lavoratori interessati, pur avendo acquisito specifica esperienza nel settore sanitario, sarebbero equiparati ad aspiranti all’impiego presso il Servizio sanitario regionale privi di specifiche conoscenze.
4.– Alla stregua delle considerazioni svolte, la disposizione regionale in esame deve ritenersi legittima espressione della competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute», in quanto apporta una integrazione al sistema configurato dall’ordinamento statale per profili non da esso considerati, ma pur sempre coerente con l’assetto e le finalità del sistema valutativo dei titoli da esso contemplato.
4.1.– Con riguardo alla fattispecie in esame, la previsione regionale non risulta violare alcun principio fondamentale rinvenibile nella disciplina statale in materia.
Nel rispetto dell’impianto generale configurato dal legislatore statale, la Regione Lazio ha assunto, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di «tutela della salute», una misura che risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale da essa adottata per assicurare il Servizio sanitario, nonché il portato delle esperienze maturate nello specifico ambito territoriale per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui si è avvalsa la Regione stessa nell’esercizio della sua competenza in materia di «organizzazione amministrativa».
In tal senso la disposizione regionale in oggetto risulta pienamente coerente con l’assetto costituzionale e ordinamentale nello specifico settore di attività in esame: se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell’esercizio della sua competenza residuale in materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella concorrente in materia di «tutela della salute», può altresì, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell’ambito del curriculum formativo e professionale, l’esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l’assunzione nel Servizio sanitario regionale.
4.2.– Non ostano all’affermata conclusione le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al carattere necessariamente «globale» del punteggio attribuibile per il curriculum formativo e professionale, imposto dalle norme statali evocate come norme interposte.
Difatti, se letta in coerenza con il complessivo sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle ricordate previsioni statali, la disposizione regionale deve essere intesa nel senso di prevedere che, nell’ambito del punteggio globale stabilito per il curriculum formativo e professionale, la commissione è tenuta a enucleare e valutare specificamente quale elemento curriculare l’esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme esternalizzate.
Parimenti non è ravvisabile una lesione ad opera della disposizione regionale in esame della sfera di discrezionalità che il sistema delineato dalle disposizioni statali attribuirebbe alla commissione di concorso.
La discrezionalità, difatti, rimane integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum formativo e professionale, ovvero in che termini e in che misura essa concorre all’attribuzione del punteggio globale, rimanendo affidato alla commissione il compito di operare la concreta “pesatura” di tale esperienza lavorativa nell’ambito del curriculum formativo e professionale.
Inoltre, la disposizione regionale prevede che la valutazione operi, genericamente, in relazione agli «anni di lavoro svolto» e dunque lascia alla commissione amplissimi margini decisionali .
4.3.– La considerazione consente anche di superare la ricordata obiezione sollevata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione censurata comporterebbe il rischio di favorire i soggetti impiegati attraverso processi di esternalizzazione «rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata L. 208 del 2015 per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell’ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica».
Il rischio così paventato dal ricorrente non è configurabile.
Già si è evidenziato che la disposizione impugnata opera al di fuori delle procedure concorsuali straordinarie previste dalla ricordata normativa statale.
D’altro canto l’attività svolta in forma diretta presso il Servizio sanitario regionale è valutabile, ove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla professione sanitaria cui inerisce il concorso, nell’ambito di altre categorie di titoli contemplate dalle disposizioni statali.
Inoltre, alla commissione compete comunque operare una ponderata e motivata differenziazione fra la valutazione dell’attività espletata in forma diretta e la valutazione di quella svolta tramite processi di esternalizzazione, in considerazione della diversa natura delle rispettive tipologie di rapporto di lavoro, laddove poi, naturalmente, l’operato della commissione rimane soggetto al sindacato di legittimità in ordine al corretto uso dei poteri discrezionali.
5.– In conclusione, deve ritenersi che la disposizione regionale impugnata, interpretata nel senso innanzi chiarito, nel costituire esercizio della competenza concorrente regionale in materia di «tutela della salute», non viola alcun principio fondamentale della legislazione statale in materia.
Ne consegue la declaratoria di non fondatezza della questione promossa con il ricorso in esame.

APPROVATA IN COMMISSIONE DALLA CAMERA, ANCHE SE TRA CONTRASTI LA NUOVA NORMATIVA SULLE AGGRESSIONI SUBITE DA OPERATORI SANITARI

Ieri 13 febbraio la commissione affari sociale della Camera ha esaminato le proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” (seguito esame C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo – rel. per la II Commissione: Bordo; rel. per la XII Commissione: Ianaro).

Dopo una serie di approfondimenti fatti sia con i rappresentanti delle professioni sanitarie che da parte delle altre commissioni competenti ed in particolare dalla Commissione giustizia, ha prevalso la tesi di non riconoscere la qualifica di pubblico ufficiale agli esercenti le professioni sanitarie per non caricarli di altri obblighi ma in questo modo non scatteranno le aggravanti previste dal codice penale il che in effetti sminuisce notevolmente la portata della norma; è stato anche respinto un emendamento in tal senso che era stato presentato dall’on.le Rostan.

E’ stato però stabilito che nel caso di processi relativi ad aggressioni al personale sanitario le aziende sanitarie si debbano costituire parte civile.

I rappresentanti della Lega hanno abbandonato i lavori della Commissione per protesta.

Il 21 febbraio è stata calendarizzata la discussione in Aula, ma a causa delle modifiche apportate il testo dovrà poi tornare al Senato.

IL MINISTRO SPERANZA HA FIRMATO IL DECRETO CHE ISTITUISCE LA CONSULTA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Con un breve comunicato il Ministro della salute Speranza ha informato la stampa di aver firmato il decreto che istituisce la consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Un luogo di dialogo, ascolto e confronto tra medici, infermieri, farmacisti e professionisti della salute. È anche così – ha aggiunto il Ministro – che si migliora il Servizio Sanitario Nazionale.

Si tratta del primo atto firmato nel nuovo anno il che fa ben sperare per il futuro.

Molto positive le reazioni degli Ordini professionali anche secondo l’ANSA Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) avrebbe dichiarato: “Apprezzabile, condivisibile e necessario lo sprint del ministro della Salute Roberto Speranza che passando dalle parole ai fatti ha dato gambe alla Consulta delle Federazioni degli ordini professionali. L’idea – afferma Mangiacavalli – conferma ancora una volta l’attenzione del ministro al tema delle professioni sanitarie e ci trova naturalmente e inequivocabilmente d’accordo. Quello che ci aspettiamo ora da questa Consulta è la sua capacità di permettere finalmente l’innovazione che serve nelle politiche professionali sanitarie, con la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze di ciascuno, acquisite ormai da oltre un quarto di secolo nelle università, con le lauree, i master e i dottorati di ricerca, i ruoli di docenza, con una formazione capillare insomma, ognuno nel suo ruolo, per far crescere davvero il Servizio sanitario nazionale”.    

LA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2020 E’ STATA PUBBLICATA

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.304 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Molte le novità dal punto di vista della sanità: dall’aumento della dotazione del FSR (anche se nei prossimi anni dovrà essere adeguato rispetto al PIL) e degli altri finanziamenti che portano un aumento complessivo di circa 7,5 miliardi di euro.

Nuovo impulso all’edilizia sanitaria portando il fondo complessivo a 30 miliardi (+2).

Aumento di spesa e quindi di assunzioni per il personale e superamento del precariato.

Nuove norme per la formazione specialistica.

Una novità importante è rappresentata dalla dotazione di apparecchiature sanitarie ai medici di medicina generale con un contributo di € 235.834.000.

Potenziata la rete nazionale dei registri tumori con 1 milione di euro per il 2020.

LE MISURE PER LA SALUTE DEI CITTADINI APPROVATE IERI CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020 DALLA CAMERA IN VIA DEFINITIVA

Alla fine di un estenuante lavoro da parte dei senatori e dei deputati, nonché degli uffici di Camera e Senato è stata finalmente approvata ieri la legge del bilancio dello Stato per l’esercizio 2020.
Finalmente, grazie alla spinta del nuovo Ministro Speranza ci sono buone notizie per la salute dei cittadini.
La parte più importante è rappresentata dall’aumento del finanziamento di parte corrente del Fondo sanitario a 2 miliardi per il 2020 e 1,5 per il 2021.

Ecco le principali norme che ci interessano:
Commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria)
Confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria.
Comma 269 (Tetto spesa personale)
Viene modificato l’articolo 11 del c.d. Decreto Calabria. La spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano non può superare i livelli del 2018. E’ stata soppressa però la parte finale, ossia il comma 4-bis, nel quale si prevedeva che queste disposizioni non venissero applicate alle Regioni e Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Comma 271 (Contratti formazione specialistica in medicina)
Per finanziare nuovi contratti di specialistica in medicina viene autorizzata una spesa incrementata di 5,425 mln per il 2020, di 10,850 mln per il 2021, di 16,492 mln per il 2022, di 22,134 mln per il 2023 e di 24,995 mln a decorrere dal 2024.  
Comma 329 (Fondo prevenzione randagismo) 
Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020.
Commi da 330 a 338 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza) 
Una norma molto attesa è rappresentata dall’istituzione del “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Sempre per il 2020, viene poi incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato per il 2020 di 5 milioni di euro.
Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dal pagamento del ticket per farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche, i minorenni privi di un sostegno familiare.
Comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie) 
Dall’imposta lorda si detrarrà un importo pari al 22% delle spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Commi da 446 a 448 (Abolizione Superticket)
A decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
La dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Commi da 449 a 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale) 
Una norma molto innovativa prevede che per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, sia autorizzato un contributo pari a  235.834.000 euro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Le apparecchiature sanitarie, di proprietà delle aziende sanitarie, saranno messe a disposizione dei medici di secondo modalità individuate dalle aziende stesse avendo cura di misurare l’attività svolta attraverso indicatori di processo.
Comma 451 (Precari Irccs e Izs)
Si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Viene disposto che il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma.
Comma 463 (Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza) 
Si prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020 per la Rete nazionale dei registri dei tumori.
Comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici) 
I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in commercio depositato in Aifa entro la data del 30 giugno 2017, saranno mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’Aifa. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, saranno mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.
Comma 466 (Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale) 
Vengono estesi i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019.
Comma 468 (Concorsi personale dirigenziale e non)
Per l’assunzione di personale dirigenziale e non, viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l”indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione.
Comma 469 (Ricerca endometriosi)
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale.
Comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito) 
Resta la detrazione nell’intero importo per le spese sanitarie a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Commi da 661 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un’imposta sulle “bevande edulcorate”, ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Comma 859 (Ulteriori stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina) Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie viene autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.