“IL DIRITTO ALLA SALUTE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” SARA’ PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA ALL’ABBAZIA DI SAN NILO DI GROTTAFERRATA DALL’ASSOCIAZIONE NUOVI CASTELLI ROMANI

Grottaferrata (RM), Abbazia di
San Nilo, 1004

Sabato 14 alle ore 10, l’Associazione Nuovi Castelli Romani presenta il mio nuovo libro “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale” nell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata.

Interverranno l’autore della prefazione il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico e il prof. Claudio Letizia, ordinario di medicina interna entrambi dell’Università “Sapienza” di Roma; il Sindaco del Comune di Frascati Francesca Sbardella, il Sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci, il Sindaco del comune di Castel Gandolfo Milvia Monachesi e il direttore sanitario dell’azienda USL Roma 6 dott. Roberto Corsi.

Saranno presenti: mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma; il sen. Bruno Astorre, Francesco Pittoni, Vice Presidente Vicario dell’UNAR; Francesco De Feo, Egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata e il dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione NCR.

Il libro è diviso in sei parti:
1) Il processo della riforma
2) L’assistenza sanitaria
3) Organizzazione centrale del SSN
4) Organizzazione regionale del SSR
5) Strutture operative e loro funzioni
6) Diritti e responsabilità delle persone

Complessivamente sono 630 pagine con oltre 800 note di dottrina e giurisprudenza

Un libro scritto in maniera chiara e comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica e che spiega in maniera diffusa tutta la materia.

Molta attenzione è posta alla gestione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e informatiche, ma anche sono trattate diffusamente anche tutte le altre funzioni come quelle dell’informazione e della partecipazione, princìpi rigorosamente dettati dalle norme e che troppo spesso non trovano riflesso nemmeno per sbaglio nell’operare concreto.

Viene sottolineata l’importanza degli organi di indirizzo (es. Sindaci, Conferenza locale sociale e sanitaria per le aziende sanitarie locali, ecc.) ma anche il ruolo dei cittadini proclamato da tutti, ma scarsamente rispettato.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Un volume che può essere utile per chi deve studiare, per chi vuole prepararsi per un concorso, ma anche per chi già lavora e vuole aggiornarsi anche per difendere i propri diritti, oltre che per avvocati che devono rappresentare qualche paziente o dipendente.

AUMENTANO GLI ATTACCHI DEGLI HACKER AI SISTEMI SANITARI, MA LE AZIENDE HANNO FATTO TUTTO QUANTO RACCOMANDATO DALL’AGID ?

Aumenta il numero degli attacchi degli hacker si sistemi informatici della sanità con possibile acquisizione di dati personali dei cittadini.

Al riguardo da tempo l’AGID con la circolare n.2 del 18 aprile 2017 ha fornito le misure minime di sicurezza dei sistemi informatici che avrebbero dovuto essere operative entro il 31 dicembre dello stesso anno e che qui brevemente vengono riassunte:

Le misure minime di sicurezza ICT emanate dall’AgID, sono un riferimento pratico per valutare e migliorare il livello di sicurezza informatica delle amministrazioni, al fine di contrastare le minacce informatiche più frequenti.

Le misure consistono in controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale utili alle amministrazioni per valutare il proprio livello di sicurezza informatica.

A seconda della complessità del sistema informativo a cui si riferiscono e della realtà organizzativa dell’Amministrazione, le misure minime possono essere implementate in modo graduale seguendo tre livelli di attuazione.

  1. Minimo: è quello al quale ogni Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla sua natura e dimensione, deve necessariamente essere o rendersi conforme.
  2. Standard: è il livello, superiore al livello minimo, che ogni amministrazione deve considerare come base di riferimento in termini di sicurezza e rappresenta la maggior parte delle realtà della PA italiana.
  3. Avanzato: deve essere adottato dalle organizzazioni maggiormente esposte a rischi (ad esempio per la criticità delle informazioni trattate o dei servizi erogati), ma anche visto come obiettivo di miglioramento da parte di tutte le altre organizzazioni.

Le misure minime sono un importante supporto metodologico, oltre che un mezzo attraverso il quale le Amministrazioni, soprattutto quelle più piccole e che hanno meno possibilità di avvalersi di professionalità specifiche, possono verificare autonomamente la propria situazione e avviare un percorso di monitoraggio e miglioramento. Le misure minime:

  • forniscono un riferimento operativo direttamente utilizzabile (checklist),
  • stabiliscono una base comune di misure tecniche ed organizzative irrinunciabili;
  • forniscono uno strumento utile a verificare lo stato di protezione contro le minacce informatiche e poter tracciare un percorso di miglioramento;
  • responsabilizzano le Amministrazioni sulla necessità di migliorare e mantenere adeguato il proprio livello di protezione cibernetica.

L’adeguamento alle misure minime è a cura del responsabile della struttura per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, come indicato nel CAD (art. 17 ) o, in sua assenza, del dirigente designato.

Il dirigente responsabile dell’attuazione deve compilare e firmare digitalmente il “Modulo di implementazione” allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017.

I cittadini potrebbero ricevere un danno dal furto dei dati relativi alla loro salute e potrebbero agire nei confronti delle aziende per non aver messo in atto tutte le misure necessarie alla protezione degli stessi.

IL PRINCIPIO DELLA PRECAUZIONE NELLA GESTIONE DELLA SALUTE PUBBLICA

In questi giorni tutti seguono con attenzione le notizie per sapere se e quando sarà possibile fruire di alcuni servizi e taluni criticano chi deve prendere le decisioni per i ritardi.

Nel mio ultimo saggio dedicato al nostro Servizio Sanitario Nazionale ed intitolato “Salute uguale per tutti….noi credevamo…” di oltre 400 pagine, molto spazio è dedicato anche ai principi fondanti del nostro SSN tra i quali è presente quello della precauzione.

Con il termine “precauzione” viene indicato il principio che impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la salute pubblica facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi su quelli economici.

Nell’amministrazione europea il modello dell’amministrazione precauzionale tende ad affermarsi come modello di carattere generale e risulta applicabile in molteplici ambiti quali la legislazione sanitaria.

Nell’ordinamento italiano non si rinviene una norma generale che contenga la definizione del principio di precauzione, tuttavia questo è accolto nel diritto interno e viene utilizzato dalla giurisprudenza nazionale anche nel contesto delle decisioni in molti campi.

La Corte Costituzionale si è occupata in più occasioni della materia.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio di precauzione richiede alle Autorità competenti di stabilire “una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione”.

L’approccio cautelare denota una minore fiducia nei confronti della scienza ed una più seria considerazione per il ruolo del diritto, che deve spingere verso l’esito scientifico maggiormente prudenziale.

Il principio di precauzione comporterebbe allora un’inversione dell’onere della prova,spettando al soggetto che può causare il danno l’onere di dimostrare l’improbabilità dello stesso.

Nel caso in cui non riesca a fornire tale prova, allora sarebbe preferibile un errore per una migliore tutela della salute, anche se ciò dovesse implicare la riduzione degli spazi della libera iniziativa economica o del commercio o comunque un danno per l’economia e per altri interessi pubblici.

Pur nella discrezionalità di cui dispongono le Aziende sanitarie per la tutela della salute, i mezzi che esse scelgono devono essere limitati a quanto effettivamente necessario per garantire il bene che si intende tutelare, essi devono essere, cioè, proporzionati all’obiettivo prefissato scegliendo tra i diversi mezzi a disposizione quello che comporti il minor sacrificio per il privato.

Maggiori notizie sull’argomento si trovano sul mio volume disponibile sia in versione cartacea che in ebook:

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/512667/salute-uguale-per-tutti-2/

LA NUOVA EDIZIONE DI “SALUTE UGUALE PER TUTTI: …NOI CREDEVAMO…”

La nuova edizione del mio saggio è stata resa necessaria dall’emergenza sanitaria dell’epidemia che ha riportato l’attenzione sul SSN e sulle modalità del suo funzionamento.

Uno dei primi capitoli del volume è dedicato al SSN come motore di sviluppo e di democrazia.

Per troppi anni la maggioranza dei nostri rappresentanti politici ha visto nel Servizio sanitario nazionale solamente una fonte di costi elevata senza rendersi conto che grazie al SSN si è sviluppato un sistema che in Italia occupa direttamente 1.158.321[1] unità di personale sanitario, ai quali dobbiamo aggiungere quello amministrativo e quello dell’indotto (servizi sanitari, servizi ospedalieri e residenziali, commercio ecc.) per un totale di 2,4 milioni pari al 10% della forza lavoro del Paese.

La “filiera della salute” include i settori che producono, fanno ricerca, commercializzano e offrono servizi di natura sanitaria[2] ed è composta sia dalla parte pubblica, sia dalla parte privata che è prevalentemente dedita alla manifattura industria farmaceutica, dispositivi e tecnologie medicali), il commercio e i servizi.

Un sistema che ha anche favorito la crescita in Italia di una industria medicale che rappresenta uno dei principali motori di sviluppo del Paese[3] con una produzione pari a € 42,9 miliardi che rappresenta il 12,4% di quella realizzata a livello europeo.

Il saldo commerciale peraltro è negativo per € 0,5 mld mentre è positivo se si esamina il solo il settore farmaceutico.

Molto fiorente anche la produzione di dispositivi medici italiani che rappresentano il 10,0% di questo mercato in continua espansione.

Il saldo della bilancia dei pagamenti nel settore dei dispositivi medici, sempre nel 2017, pur essendo anch’esso negativo è in diminuzione ed è pari a € 1,9 miliardi.

Da non sottovalutare anche l’apporto delle ICT che stanno contribuendo notevolmente allo sviluppo del SSN.

Per quanto riguarda la diagnostica in vitro siano al 16,0% della produzione europea preceduti solo da Germania e Francia.

In sostanza la “filiera della salute” contribuisce in maniera notevole alla formazione della ricchezza nazionale producendo un elevato volume di reddito, assorbendo una quota rilevante di personale altamente qualificato ed investendo notevoli risorse nella ricerca e nell’innovazione.

Se guardiamo indietro, in questi quaranta anni l’assistenza sanitaria è cambiata in maniera notevole.

Il SSN in questi anni, nonostante i molti problemi, ha garantito:
-Maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario;
-Benessere diffuso, con eliminazione del divario tra salute e benessere;
-Maggiore equità rispetto al passato, anche se permangono numerose disuguaglianze che rappresentano un fattore di malessere sociale da sradicare;
-Prevenzione delle malattie, che in precedenza era molto limitata.

Mentre un tempo le persone venivano ricoverate in ospedale quando non c’era più nulla da fare, per morire, oggi le persone si recano serene in ospedale per essere guarite e per poter tornare ad una vita normale insieme ai loro cari.

Peraltro, anche a causa delle mutate condizioni sociali e della situazione economica non favorevole si assiste ad una caduta di valori come la solidarietà sociale e ad una forte contrazione del welfare state.

Dopo l’epidemia sarà opportuno investire sul SSN per favorire la ripresa e per contribuire ad eliminare le profonde disuguaglianze che si sono create nel nostro Paese e per eliminare il forte disagio sociale causato dalla crisi economica dovuta al coronavirus.

Al link seguente è possibile leggere ed eventualmente acquistare sia la copia cartacea che quella in ebook:

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/512667/salute-uguale-per-tutti-2/


[1]Dati ISTAT al 2017 che comprendono anche i medici di medicina generale

[2]Confindustria Rapporto annuale Filiera della salute

[3]D.D’ANGELA, C.CARRIERI, Industria sanitaria: evoluzione e prospettive, in 15° Rapporto del CREA Sanità

ASSUME SEMPRE PIU’ IMPORTANZA LA RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA IN CAMPO SANITARIO

La risposta scritta fornita dal Sottosegretario alla sanità Zampa all’interrogazione degli on.li Bologna ed altri in merito alla morte di una giovane ragazza presso l’ospedale Belcolle di Viterbo appare molto interessante in quanto modifica l’atteggiamento in gran parte fin qui seguito da parte degli organi vigilanti.

In particolare l’on.le Zampa, afferma quanto segue:

Ad oggi, preciso che la Commissione ispettiva sta predisponendo una relazione sull’evento e sui fatti, focalizzando l’attenzione su criticità organizzative che possano aver avuto potenziali ricadute sulla corretta presa in carico e sulla gestione della paziente dal punto di vista clinico”.

Tale posizione, in attesa di conoscere il testo definitivo della relazione ispettiva sembra estendere la responsabilità del fatto alla struttura ospedaliera modificando così quanto ritenuto nel passato, in quanto in base alla legge gli aspetti organizzativi sono propri di chi dirige gli ospedali.

D’altra parte già la Cassazione Civile, con la sentenza 2898 dell’11 novembre 2019 ha ribaltato la giurisprudenza, fino ad allora costante stabilendo il seguente principio: “Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute”.

Peraltro anche la precedente sentenza sempre della Cassazione Civile del 15 aprile 2019, n. 10424 aveva aperto la strada a questo nuovo indirizzo annullando una precedente sentenza della Corte di appello di Lecce.

D’ora in avanti sarà necessario che le aziende prestino la massima attenzione a tutti gli aspetti organizzativi dato che nel caso di vertenze giudiziarie (non solo civili) il giudice potrebbe ritenere, sulla base degli atti e delle iniziative assunte di attribuire la responsabilità all’azienda in misura diversa con problemi conseguenti per la dirigenza.

Tale posizione è oggi confermata anche dalla cd. Legge Gelli (n. 24/2017) che ha creato una sorta di doppio binario, in cui alla responsabilità extracontrattuale del medico (salvo rare eccezioni) si contrappone la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata. Pertanto oggi, senza più alcun dubbio, può affermarsi che quest’ultima risponde degli eventuali danni cagionati ai suoi pazienti ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.