LA NUOVA LEGGE ANNUALE DELLA CONCORRENZA E LA DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ESTERNALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del d.d.l. sulla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza calendarizzata per il 2 agosto, in base all’art. 26 il Governo sarà delegato ad emanare entro ventiquattro mesi una normativa per la semplificazione amministrativa nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa.
i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d’intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell’utenza;
l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;
m) armonizzare, attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;
n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

La previsione che la P.A. possa delegare ad un altro soggetto, persona fisica o libero professionista a provvedere ad adempimenti istruttori presso altre Pubbliche amministrazioni.

In questo modo sarà possibile esternalizzare segmenti di funzioni amministrative, fasi del procedimento amministrativo o attività specifiche circoscritte l’attività istruttoria ad un professionista esterno.

L’applicazione di questa soluzione in campo sanitario desta perplessità.

Si apre uno scenario preoccupante per le implicazioni circa la responsabilità penale, amministrativa e contabile a carico del soggetto esterno che deriva da questa scelta.