L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E’ UN LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA

Il terzo comma dell’art. 10 della legge 833 del 1978 dispone che le regioni articolino le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i livelli di assistenza sanitaria devono essere assicurati in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di un documento approvato dal Gruppo di lavoro Stato-Regioni in data 2 dicembre 1991, frutto di un lungo approfondimento e del contributo di molti esperti con d.p.r. 27 marzo 1992 è stato approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un comunicato (n.87) sul sistema delle emergenze sanitarie approvato dal Gruppo di lavoro Stato-Regioni il 2 dicembre 1991 nel quale è previsto che Per quanto attiene il soccorso sanitario primario esso dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica).

Sono seguite il 21 aprile 1996 le Linee guida del Sistema di emergenza urgenza firmate dal Ministro Guzzanti e dal presidente della Conferenza Stato Regioni Badaloni in cui viene indicato che le modalità di risposta all’emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli di operatività.

Con d.p.c.m. 29 novembre 2001 sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza: l’attività di emergenza sanitaria territoriale è stata inserita tra quelle dell’assistenza distrettuale.

Il d.m. 70 del 2015 ha previsto la trasformazione dei PPI in postazioni medicalizzate del 118 potenziando l’attività territoriale al fine di trasferire al sistema dell’assistenza primaria le patologie a bassa gravità che non richiedono trattamento ospedaliero.

Peraltro il d.p.c.m. 12 gennaio 2017, recante la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 individua l’Emergenza Sanitaria Territoriale come una delle aree di attività del Livello Essenziali di Assistenza dell’area distrettuale.

L’art. 7 di detto d.p.c.m. stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato.

L’attività di emergenza sanitaria territoriale deve essere svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e della Continuità assistenziale.

Il sistema di emergenza sanitaria disegnato dal complesso delle norme richiamate è costituito da due componenti specifiche:

-Un sistema di allarme attivato dal numero telefonico unico gratuito la cui componente principale è rappresentata dalle Centrali Operative che effettuano la valutazione del grado di complessità dell’intervento necessario, definendo il grado di criticità dell’evento e, conseguentemente, attivano l’intervento più idoneo, utilizzando i codici colore/gravità.

-Una fase di risposta a sua volta articolata in:

a) Una fase di risposta pre-ospedaliera operativa sulla base di procedure che garantiscono il governo clinico dell’intervento sul territorio nella fase di avvicinamento al Pronto Soccorso di destinazione e composta da:

  • Postazioni territoriali: si tratta di sedi di stazionamento fisse o mobili da cui partono i mezzi di soccorso; quelle fisse hanno sede presso una struttura sanitaria in ambienti idonei;
  • Unità operative mobili: le ambulanze[i] sono articolate in Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) con a bordo un medico, un infermiere professionale e due soccorritori di cui uno con funzioni anche di autista; Mezzi di Soccorso Intermedi (MSI): oltre ai soccorritori prevede anche un infermiere professionale addestrato ed autorizzato a prestare le prime cure[ii]; Mezzi di Soccorso di Base (MSB) con a bordo soccorritori abilitati ai servizi d’urgenza 118 e dotati di attrezzature adeguate;
  • Automediche: si tratta di mezzi non adibiti al trasporto di pazienti ma che, guidati da un soccorritore trasportano medico e infermiere sul luogo dell’evento a supporto degli altri mezzi;
  • Eliambulanze: si tratta di elicotteri attrezzati in maniera specifica per il trasporto di pazienti affetti da gravi patologie (politraumatismi, cardiovasculopatie, neurovasculopatie, ecc.) con un pilota, un medico anestesista e rianimatore e un infermiere professionale addestrato. A questo proposito occorre creare una rete di elisuperfici dedicate al servizio sanitario di emergenza urgenza.
  • Idroambulanze: si tratta di imbarcazioni adibite al soccorso sanitario in mare dotate di attrezzature adeguate o al soccorso sanitario cittadino (es. Venezia, Ischia, Procida);
  • Punti di Primo Intervento (PPI) si tratta di strutture di prossimità , distribuite omogeneamente sul territorio in modo da coprire le località distanti oltre venti minuti dal Pronto Soccorso più vicino e con orario di attività articolato nell’arco delle 12 o 24 ore giornaliere secondo le esigenze locali, dispongono di competenze cliniche e strumentali adeguate a fronteggiare e stabilizzare[iii], temporaneamente, le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso dell’ospedale di riferimento ed in grado di fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità. La loro attivazione permette, in alcuni casi, una razionalizzazione della rete dei Pronto Soccorso, costituendo in zone disagiate un importante riferimento sanitario per la popolazione[iv].

Presso i PPI operano Medici dell’Emergenza Territoriale (MET)[v].

b)Una fase di risposta ospedaliera composta da:

  • Pronto Soccorso ospedalieri: il PS generale o pediatrico (ove esistente) è la struttura organizzativa dell’emergenza-urgenza deputata agli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e agli altri interventi diagnostico-terapeutici e clinico-strumentali di urgenza, e a garantire il trasferimento urgente (in caso di necessità) all’ospedale di riferimento (Reti per Sindrome Coronarica Acuta, Stroke, Traumi Maggiori).

Il PS deve essere ubicato in un Ospedale di zona della rete ospedaliera in cui devono essere garantiti H24: attività di anestesia e rianimazione, chirurgia generale, di medicina interna, di diagnostica di laboratorio, di diagnostica per immagini, servizio trasfusionale e assistenza farmaceutica. Il Personale medico appartiene di norma alla Struttura professionale di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del DEA di riferimento. È dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva (senza DRG).

  • Dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello: Nelle ASL che servono popolazioni molto numerose o territori di grande estensione e/o di difficile accesso, possono essere previsti più DEA di I Livello. Deve essere presente una Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (UOC di MCAU). Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva e può essere dotato di letti a medio-alta intensità di cure e di assistenza con durata della degenza non superiore a 72 ore (letti già previsti dall’Atto d’Intesa fra Stato e Regioni del 1996) in ragione di almeno 2 letti ogni 10.000 accessi di cui almeno 1/3 ad alta intensità, comunque modulabili in base alla dotazione complessiva di posti letto dell’ospedale. Oltre a quanto già descritto per il PS, l’ospedale deve garantire h/24: attività di diagnostica per immagini dedicata; attività di ortopedia-traumatologia; attività di ostetricia-ginecologia; attività pediatrica, Terapia intensiva generale; Attività cardiologica con UTIC o degenza a livello sub-intensivo; Endoscopia digestiva.
  • Dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di secondo livello. Devono essere ubicati nella Struttura Ospedaliera di riferimento per territorio. Deve essere presente una UOC di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza. Il Dipartimento è sia il riferimento strutturale per l’ASL, sia il riferimento funzionale per l’intero bacino sovrazonale o Area Vasta. L’ospedale deve essere dotato di tutte le S.C. previste per il DEA di I Livello. Inoltre devono essere garantite secondo il modello Hub & Spoke le funzioni di altre Strutture complesse, che attengono alle discipline ad alta specialità non previste nel DEA di I Livello: Neurochirurgia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillofacciale, Chirurgia plastica, Emodinamica interventistica, Endoscopia digestiva di III Livello, Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale. Devono inoltre essere presenti H24 i Servizi di Radiologia con TAC, Ecografia e Risonanza Magnetica, Medicina Nucleare, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale.

Tutti i servizi appartenenti al sistema di emergenza/urgenza hanno l’obbligo di garantire prestazioni immediate agli utenti che presentino alterazioni delle funzioni vitali tali da compromettere potenzialmente e gravemente lo stato di salute.

L’organizzazione e il management del Servizio di emergenza sanitaria territoriale deve pertanto essere ispirato al principio di prossimità in una prospettiva di equità, quest’ultima intesa sia come equità di salute sia come equità di servizi.

Il principio di prossimità deve essere attuato prevendendo presidi fissi di prossimità (Punti di Emergenza Territoriale) che possano aumentare l’accessibilità al servizio (laddove l’accessibilità è uno dei principali attributi dell’equità intesa come equità di servizi) tenendo conto della distanza e dei tempi di percorrenza tra i Comuni (e le loro frazioni) e l’ospedale di riferimento.

Sempre in relazione alla distanza e ai tempi di accesso ai Pronto Soccorso ospedalieri potranno essere previste anche postazioni fisse delle ambulanze.

Sarà necessario che ogni regione definisca una pianificazione per la distribuzione dei Punti di Emergenza territoriale e delle postazioni fisse tenendo presenti la popolazione e l’orografia con particolare riguardo alle aree montane.

I tempi sono maturi per l’emanazione di una normativa nazionale che integri il Sistema di emergenza sanitaria territoriale con quello ospedaliero.

La Carta di Riva del Garda siglata dalle società di emergenza urgenza il 20 settembre 2021 ha affermato i fattori imprescindibili per il cambiamento.


[i] La normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze è stata approvata con d.m. 17 dicembre 1987, n. 553 e con d.m. 20 novembre 1997, n. 487. In attesa di un aggiornamento della normativa nazionale viene fatto riferimento anche alla UNI EN 1789 e alla UNI EN 1865

[ii] Gli infermieri professionali presenti sugli MSI, previ specifici percorsi formativi e sulla base di protocolli condivisi emanati dal direttore della Centrale operative 118 competente per territorio, potrebbero essere abilitati a praticare il trattamento farmacologico nell’ambito dell’emergenza territoriale, purché ci sia la disponibilità di un continuo contatto tra gli infermieri di emergenza, il medico della centrale operativa e i medici del Dipartimento di emergenza

[iii] La stabilizzazione è molto importante per la gestione del paziente critico dal territorio al primo contatto ospedaliero specialmente per le reti “tempo dipendenti” in cui il fattore tempo costituisce un elemento determinante per la qualità e l’esito delle cure (Rete infarto, Rete cardiologica, Rete ictus, Rete trauma, rete neonatologica)

[iv] Ministero della salute, Linee guida per progetti di sperimentazione inerenti “Modalità organizzative per garantire l’assistenza sanitaria in h 24: riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale”, Roma 2009

[v] Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in data 23 marzo 2005: art.92 comma 4 e art. 96; confermati nel nuovo a.c.n. del 27 maggio 2009

IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

REGIONE LAZIO: ACCESSI IN TEMPO REALE 8 LUGLIO 2022 ORE 8:06

L’azienda USL Latina ha avviato una sperimentazione per assicurare il funzionamento del Punto di Assistenza Territoriale di Cisterna con personale reclutato per la continuità assistenziale.

La cosa ha stimolato alcune contestazioni da parte dei sindacati SMI e SNAMI con conseguenti comunicati stampa di risposta da parte dell’azienda che, com’è noto è priva dal 1° gennaio di un addetto stampa.

Al riguardo, in primo luogo le sperimentazioni sono una cosa seria per cui vanno approvate formalmente (cioè con un atto deliberativo), poi deve essere scritto in italiano quale è l’obiettivo che si vuole prefiggere la direzione, deve essere definito un nuovo centro di costo per verificare se i costi (diretti ed indiretti) saranno maggiori o inferiori rispetto al passato, infine deve essere indicata la data in cui avrà termine la sperimentazione.

Appare non opportuno inoltre ricordare che una cosa è il Livello assistenziale di emergenza sanitaria disciplinato dal d.p.r. 27 marzo 1992 e un’altra la continuità assistenziale prevista dall’art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992.

In questo modo l’azienda sembra voler cancellare il sistema di emergenza sanitaria territoriale eliminando i presidi fissi (i Punti di Primo Intervento), consegnandolo all’ARES 118 con il risultato di eliminare i presidi di prossimità e di accentrare tutto presso il Pronto Soccorso ospedalieri assolutamente inadeguati per strutture e personale a sopportare la pressione conseguente e come si può vedere dall’immagine che vede il P.S. del Goretti ai primi posti in Regione quanto a numerosità degli accessi, alla pari del Gemelli e dell’Umberto I, ma con risorse che non sono neanche la metà di quelle che dispongono quegli ospedali con i risultati che conoscono tutti quelli che per avventura sono finiti al P.S. del Goretti di Latina.

A questo si deve aggiungere che in provincia di Latina non ci sono ambulanze medicalizzate, ma solo cinque automediche che non possono garantire lo stesso servizio.

La Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2013 raggiunse un accordo sulla base della proposta del Ministro della salute (all’epoca era il prof. Balduzzi) sulle “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” nel quale venivano pur mantenendo separati i due servizi erano previste le modalità di integrazione tra gli stessi al fine di fornire una risposta completa ed efficiente al cittadino per una presa in carico globale della persona che necessita di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Il servizio di continuità assistenziale previsto dall’art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992 dall’art. 5 del predetto d. p. c. m. 12 gennaio deve garantire nelle ore serali e notturne e il pomeriggio dei giorni prefestivi prestazioni assistenziali non differibili.

Il d.m. 70 del 2 aprile 2015 ha ribadito al Punto 9.1.5 l’organizzazione del sistema di emergenza urgenza confermando la necessità di mantenere rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell’assistenza primaria.

Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 ( Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) all’art. 3, comma 1, lettera b) prevede tra le aree di attività dell’assistenza distrettuale l’emergenza sanitaria territoriale definendone chiaramente i compiti al successivo art. 7.

Inoltre il comma 3 dell’art. 7 del già citato d. p. c. m. stabilisce che l’attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.

La distinzione tra i due servizi era prevista già nei precedenti Accordi Nazionali Collettivi che disciplinano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale che stabilivano una specifica formazione per gli MMG destinati a prestare la propria opera presso i Punti di Primo Intervento (art.96); tale fattispecie è stata confermata anche dal nuovo ACN siglato il 20 gennaio 2022 all’art. 62.

Pertanto non è possibile utilizzare il personale già assegnato alla “Continuità assistenziale” per assicurare il servizio presso i Punti di Assistenza Territoriale (ex PPI).

“IL DIRITTO ALLA SALUTE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” SARA’ PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA ALL’ABBAZIA DI SAN NILO DI GROTTAFERRATA DALL’ASSOCIAZIONE NUOVI CASTELLI ROMANI

Grottaferrata (RM), Abbazia di
San Nilo, 1004

Sabato 14 alle ore 10, l’Associazione Nuovi Castelli Romani presenta il mio nuovo libro “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale” nell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata.

Interverranno l’autore della prefazione il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico e il prof. Claudio Letizia, ordinario di medicina interna entrambi dell’Università “Sapienza” di Roma; il Sindaco del Comune di Frascati Francesca Sbardella, il Sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci, il Sindaco del comune di Castel Gandolfo Milvia Monachesi e il direttore sanitario dell’azienda USL Roma 6 dott. Roberto Corsi.

Saranno presenti: mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma; il sen. Bruno Astorre, Francesco Pittoni, Vice Presidente Vicario dell’UNAR; Francesco De Feo, Egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata e il dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione NCR.

Il libro è diviso in sei parti:
1) Il processo della riforma
2) L’assistenza sanitaria
3) Organizzazione centrale del SSN
4) Organizzazione regionale del SSR
5) Strutture operative e loro funzioni
6) Diritti e responsabilità delle persone

Complessivamente sono 630 pagine con oltre 800 note di dottrina e giurisprudenza

Un libro scritto in maniera chiara e comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica e che spiega in maniera diffusa tutta la materia.

Molta attenzione è posta alla gestione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e informatiche, ma anche sono trattate diffusamente anche tutte le altre funzioni come quelle dell’informazione e della partecipazione, princìpi rigorosamente dettati dalle norme e che troppo spesso non trovano riflesso nemmeno per sbaglio nell’operare concreto.

Viene sottolineata l’importanza degli organi di indirizzo (es. Sindaci, Conferenza locale sociale e sanitaria per le aziende sanitarie locali, ecc.) ma anche il ruolo dei cittadini proclamato da tutti, ma scarsamente rispettato.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Un volume che può essere utile per chi deve studiare, per chi vuole prepararsi per un concorso, ma anche per chi già lavora e vuole aggiornarsi anche per difendere i propri diritti, oltre che per avvocati che devono rappresentare qualche paziente o dipendente.

FONDAZIONE PREMIO ANTONIO BIONDI, ANAGNI, CONVEGNO 29 OTTOBRE 2021 – IL DIRITTO ALLA SALUTE IN PROVINCIA DI FROSINONE

Il

Il giorno 29 ottobre si è tenuto nella splendida Sala della Ragione del Comune di Anagni il convegno organizzato dalla Fondazione Antonio Biondi su “Il diritto alla salute in provincia di Frosinone, accessibilità dei servizi, dinamica della domanda e prestazioni erogate.

La mia relazione ha avuto come oggetto la sanità nelle aree interne e le problematiche create dall’area industriale nel Distretto di Anagni e Alatri che riguardano l’accessibilità dei servizi e il sistema di emergenza sanitaria territoriale in un’area caratterizzata da una orografia complessa e da una viabilità in gran parte inadeguata, ma anche la necessità di maggiori controlli sulle attività economiche attesa la presenza di un diffuso inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo che ha portato alla contaminazione degli animali da allevamento e che ha come conseguenza anche un aumento di numerose malattie.

Molta attenzione è stata dedicata al tema delle diseguaglianze rispetto alle risorse assegnate alle aziende sanitarie della Capitale e alle conseguenti difformità dei Livelli Essenziali di Assistenza.

LA PROPOSTA DEL COSIDDETTO AGGIORNAMENTO DEL DM 70 RISCHIA DI CANCELLARE I PUNTI DI PRIMO INTERVENTO

Grazie a Quotidiano Sanità è stato possibile leggere il testo della proposta di modifica del DM 70 del 2015 recante il regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=99291

Non si comprende in base a quale disposizione, come purtroppo avvenuto nel passato (dato che nella delega contenuta nell’art. 15, comma 13 lett.”c” del DL 92/2012 convertito con legge 135/2012 era contenuta la delega per la riduzione dei posti letto ospedalieri) sia stata nuovamente inserita nella proposta citata anche la modifica della rete territoriale di soccorso che, in base al 3° comma dell’art. 10 della legge 833 del 1978 è di competenza dei distretti sanitari e che secondo il DPCM 12 gennaio 2017 rientra nel Livello Essenziale dell’Assistenza distrettuale; pertanto non dovrebbe essere trattata in questa sede, ma nell’emanando provvedimento di riforma dell’assistenza territoriale.

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LA CARTA DI RIVA PER IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

Mentre prosegue presso la Commissione del Senato l’esame dei disegni di legge per il riordino del sistema pre ospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria (DDL S 2153) a Riva del Garda il 20 settembre 2021 si è tenuto il secondo Congresso annuale delle società e associazioni che operano nel Sistema di emergenza sanitaria territoriale che, a quasi trentanni dalla Istituzione del numero unico di emergenza e del sistema di soccorso pre ospedaliero, pur ritenendo il DPR 27 marzo del 1992 ancora innovativo nella visione complessiva del soccorso, sono dell’opinione che lo stesso abbia la necessità di essere adeguato all’evoluzione tecnologica e di competenze delle figure che a vario titolo sono parte integrante del sistema.
A tal fine è apparsa imprescindibile la necessità di garantire l’integrazione delle varie componenti del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire le migliori prestazioni possibili nell’ambito dell’emergenza urgenza ed è stato sottoscritto un documento unitario: la Carta di Riva con la quale i firmatari hanno deciso di affermare come fattori imprescindibili per il cambiamento del Sista quanto segue:

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SISTEMA 118: MOLTE REGIONI ANCORA NON ATTUANO IL D.LGS 15/2016 PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI

Con il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 il Parlamento ha inteso recepire e attuare la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

In questo modo nei paesi europei potrà esserci la libera circolazione degli infermieri professionali.

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E’ LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA? LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Com’è noto l’art. 57 del d.lgs 117 del 2017 stabilisce che “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”.

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IL DECRETO MILLEPROROGHE CONTIENE MOLTE NORME SULLA SANITA’

Il Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Conte ha esaminato nelle sedute del 23 e del 30 dicembre un nuovo Decreto Legge (n. 183 del 31 dicembre 2020) contenente disposizioni in materia di termini legislativi, molte delle quali contenute nell’art. 4 riguardano la proroga di termini per la sanità:
– Lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 marzo 2021 e di conseguenza viene prorogato l’incarico del Commissario straordinario per l’emergenza;
– Viene prorogata la permanenza in servizio del personale sanitario;
– Sono prorogate le disposizioni riguardanti lo svolgimento degli esami di Stato e per l’abilitazione alla professione di medico;
– Sono prorogate anche le disposizioni straordinarie per la produzione industriale di mascherine e dispositivi di protezione.
– L’aumento del fondo per la quota premiale prevista dall’art. 15, comma 23 della legge 135 del 2012 e dall’art. 67-bis della legge 191/2009, già prorogato per l’anno 2020 con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, viene prorogato anche per l’anno 2021;
– Sono prorogate le norme sul potenziamento dell’assistenza territoriale;
– Sono prorogate le disposizioni sulle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
– Viene prorogato il finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attività di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
– Tra le misure prorogate, rientra l’applicazione del lavoro agile per l’emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail.
-Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” maggiormente a rischio;
– Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 anche i termini per la stabilizzazione del personale;
– Sono riaperti i termini per l’iscrizione all’Albo Nazionale per i direttori generali;
– Sono prorogate anche le norme per la semplificazione delle sedute degli organi collegiali (ma sarebbe opportuno che venisse chiarito che deve essere assicurata la pubblicità delle sedute).

Ora il decreto legge è all’esame della Camera dei deputati (ed è stato assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 4 gennaio 2021. Annuncio nella seduta n. 447 del 4 gennaio 2021.

LE ATTESE DEI CITTADINI PER UNA EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE MIGLIORE

Benché il timore per il Covid-19 non sia finito i pazienti tornano ad affollare i Pronto Soccorso e già si allungano i tempi di attesa.

Con l’Accordo 1° agosto 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui documenti “Linee guida nazionali per il triage intraospedaliero, Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso” (Rep. Atti n. 143 CSR) era stato affrontato in maniera approfondita il problema.

Risulta che le Regioni abbiano provveduto a recepire l’Accordo stabilendo che le aziende sanitarie e gli enti del SSR debbano provvedere, ciascuno per quanto di competenza ad attuare le azioni previste.

Nei fatti purtroppo i problemi sono rimasti e i Pronto Soccorso sono dei veri e propri imbuti che non riescono a gestire i maniera appropriata la massa di pazienti in arrivo soprattutto per quanto riguarda i codici bianchi anche perché il ticket previsto per legge non viene applicato da talune regioni.

In Gran Bretagna, dove hanno gli stessi problemi di sovraffollamento hanno organizzato le cose in maniera diversa facendo in modo da selezionare meglio i codici bianchi evitando che arrivino al PS (Rapporto Carter) .

I problemi sono destinati a crescere quando in autunno tornerà ad affacciarsi l’epidemia influenzale.

Le persone non possono passare giorni interi ad attendere di essere presi in carico al Pronto Soccorso come più volte segnalato dalla stampa, né è possibile che i pazienti vengano collocati nei corridoi, sulle barelle delle ambulanze per carenza di posti, bloccando così per ore ed ore le ambulanze e i loro equipaggi.

E’ auspicabile che il Parlamento intervenga.

Risulta che la Commissione sanità del Senato abbia già iniziato l’esame del disegno di legge 1715 che, benché debba essere migliorato, può essere la base per una riforma che dia al nostro paese un Sistema di emergenza sanitaria territoriale migliore.