
La Conferenza dei Sindaci prevista dal comma 14 dell’art. 3 del d.lgs 502 del 1992 stabilisce che nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. I sindaci possono delegare le proprie funzioni.
La legge affida alla Conferenza dei Sindaci funzioni di indirizzo, controllo e valutazione.
In particolare con la locuzione “indirizzo” ci si riferisce generalmente alla fissazione di fini ed obiettivi da conseguirsi.
Volendo esplicitare meglio, le funzioni che la legge affida alla Conferenza dei Sindaci sono le seguenti:
a) definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività dell’azienda unità sanitaria locale;
b) determinazione dell’ambito territoriale dei Distretti;
c) approvazione del Piano strategico locale e del Piano attuativo annuale;
c) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio dell’azienda unità sanitaria locale e trasmissione alla Giunta regionale delle relative osservazioni;
d) verifica dell’andamento generale dell’attività dell’Azienda unità sanitaria locale;
e) contributo alla definizione dei piani programmatici su singoli obiettivi dell’azienda unità sanitaria locale;
f) trasmissione delle proprie valutazioni e dei propri suggerimenti al direttore generale ed alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata;
g) partecipazione alla valutazione dei risultati della gestione e dell’attività del Direttore generale avendo riguardo agli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari (lettera “e” del comma 2sexies dell’art. 2 del D.lgs.502/1992 e comma 6 dell’art.3 D.lgs.502/1992 aggiunto dalla L.419/1998); ciò anche ai fini della eventuale conferma del direttore generale dopo i primi due anni di mandato (ex d.lgs 171 del 2016);
h) espressione di parere circa la conferma del direttore generale.
Ogni Conferenza dovrebbe dotarsi di un regolamento dei lavori e garantire la pubblicità delle sedute e delle decisioni adottate.
In considerazione dell’importanza dei compiti affidati appare chiaro che i componenti e naturalmente i presidente della Conferenza non devono avere conflitti di interesse,
Purtroppo in base al Testo unico degli enti locali ad eccezione del direttore generale, del direttore sanitario e di quello amministrativo tutti i dirigenti, i dipendenti ed i medici convenzionati con il SSN sono candidabili per cui avviene spesso che medici di famiglia siano eletti a sindaco e come loro primari e dipendenti delle ASL.
Viene così a configurarsi la fattispecie del conflitto di interesse in quanto un soggetto viene ad assumere la funzione di indirizzo, valutazione e controllo nei confronti della stessa azienda e del direttore generale che è il suo datore di lavoro.
La Corte Costituzionale ha avuto occasione di occuparsi di un caso ma non ha approfondito la questione sotto l’aspetto della presidenza della Conferenza dei Sindaci (C.Cost. n.220 del 2003).
Il presidente pro tempore dell’ANAC Cantone ebbe a segnalare la cosa al parlamento, ma purtroppo senza esito.
La cosa è ancor più grave nel caso in cui il presidente della Conferenza si trovi in una situazione del genere. In questi casi il Sindaco che si trovasse in questo stato dovrebbe astenersi, ma non risulta che nessuno lo faccia, ma neanche che qualcun dell’opposizione sollevi il problema.
Molte decisioni e pareri della conferenza potrebbero essere quindi viziati.