
“Le disuguaglianze regionali destano ancora grande preoccupazione”.
Lo riferisce l’Ocse nel rapporto Panorama Salute 2017, che riconosce anche i problemi di bilancio dovuti a tagli e vincoli che hanno caratterizzato questi ultimi anni di crisi economica.
E’ noto che da tempo alcune regioni del Nord gestite dalle Destre hanno fatto richiesta di ottenere l’autonomia differenziata per gestire la sanità in maniera totale.
A questo proposito il prof. Coraggio, presidente della Corte Costituzionale il 13 luglio 2021, in occasione della presentazione della Relazione annuale sull’attività della Corte Costituzionale nel 2020 aveva affrontato la questione affermando che: “La peculiarità di un servizio sanitario nazionale ma a gestione regionale richiede un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo comporta rischi di disomogeneità ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata“.
Nonostante l’epidemia abbia messo in evidenza i rischi di un ulteriore autonomia delle regioni in campo sanitario nel DEF 2022 ha confermato tra i disegni di legge collegati al bilancio quello recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, Cost.».
Da quanto si apprende da Quotidiano Sanità il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli avrebbe già predisposto una bozza di disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, terzo comma della Costituzione che comprenderebbe anche le modalità procedurali di approvazione delle Intese tra lo Stato e le Regioni interessate.
Per la determinazione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di trasferimento è prevista l’applicazione del criterio della spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni trasferite.
Qualora la legge statale, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, stabilisca livelli essenziali delle prestazioni in materie oggetto dell’intesa, ulteriori, la Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali.
In caso di inosservanza della Regione si applicherà l’articolo 120, comma secondo, della Costituzione.
In sede di prima applicazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio da parte di una Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sarebbero determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall’intesa di cui all’articolo 2, nei termini di spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti a ciascuna delle funzioni conferite, quale criterio da superare a regime con la determinazione dei costi standard, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti di valorizzazione e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della loro azione amministrativa e per il finanziamento delle funzioni riconducibili ai livelli di essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. I costi standard e i fabbisogni standard sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avvalendosi della collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
L’atto d’Intesa dovrà individuare altresì le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite tra la riserva di aliquota o le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni trasferite, in coerenza con l’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
Un ulteriore motivo di preoccupazione è basato sulla previsione che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all’intesa approvata con legge, possano a loro volta essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse.
L’autonomia differenziata, ove venisse attuata, non mancherà di acuire le disuguaglianze già purtroppo esistenti tra Nord e Sud del paese proprio per la salute.
La notizia della proposta ha suscitato vivo allarme nelle regioni del Sud che pure hanno votato per la coalizione di centro destra che non ha mai fatto mistero della sua volontà di attuare l’autonomia differenziata.
Ecco il link per Quotidiano sanità: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=108987