Rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.
È questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall’Anac di fronte all’ingente flusso di denaro in arrivo dall’Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia.
Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Pnrr e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.
Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.
Sabato 14 alle ore 10, l’Associazione Nuovi Castelli Romani presenta il mio nuovo libro “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale” nell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata.
Interverranno l’autore della prefazione il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico e il prof. Claudio Letizia, ordinario di medicina interna entrambi dell’Università “Sapienza” di Roma; il Sindaco del Comune di Frascati Francesca Sbardella, il Sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci, il Sindaco del comune di Castel Gandolfo Milvia Monachesi e il direttore sanitario dell’azienda USL Roma 6 dott. Roberto Corsi.
Saranno presenti: mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma; il sen. Bruno Astorre, Francesco Pittoni, Vice Presidente Vicario dell’UNAR; Francesco De Feo, Egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata e il dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione NCR.
Il libro è diviso in sei parti: 1) Il processo della riforma 2) L’assistenza sanitaria 3) Organizzazione centrale del SSN 4) Organizzazione regionale del SSR 5) Strutture operative e loro funzioni 6) Diritti e responsabilità delle persone
Complessivamente sono 630 pagine con oltre 800 note di dottrina e giurisprudenza
Un libro scritto in maniera chiara e comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica e che spiega in maniera diffusa tutta la materia.
Molta attenzione è posta alla gestione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e informatiche, ma anche sono trattate diffusamente anche tutte le altre funzioni come quelle dell’informazione e della partecipazione, princìpi rigorosamente dettati dalle norme e che troppo spesso non trovano riflesso nemmeno per sbaglio nell’operare concreto.
Viene sottolineata l’importanza degli organi di indirizzo (es. Sindaci, Conferenza locale sociale e sanitaria per le aziende sanitarie locali, ecc.) ma anche il ruolo dei cittadini proclamato da tutti, ma scarsamente rispettato.
Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.
Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.
Un volume che può essere utile per chi deve studiare, per chi vuole prepararsi per un concorso, ma anche per chi già lavora e vuole aggiornarsi anche per difendere i propri diritti, oltre che per avvocati che devono rappresentare qualche paziente o dipendente.
Il 3 febbraio 2022, durante il webinar “Sull’onda della semplificazione e della trasparenza”, sono stati presentati gli “Orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022″.
L’incontro è servito a dare a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao, alcuni criteri di orientamento per una corretta nomina del Responsabile Rpct e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022.
Alcune aziende con eccessiva precipitazione lo avevano già approvato, ma ora dovranno rivedere qualcosa…
Da quando la Commissione Europea, con uno storico cambiamento di rotta dovuto all’epidemia, ha deciso di sostenere tutti i Paesi europei colpiti con un intervento senza precedenti, si è scatenata nel nostro Paese la caccia a quale progetto poteva ottenere una fetta maggiore della torta il cui valore totale ufficiale per l’Italia ammonta com’è noto a 209 miliardi di euro, di cui 19,72 dovrebbero finire per la sanità, molti dei quali dovrebbero essere utilizzati per l’edilizia sanitaria. Una montagna di soldi che dovrà essere spesa bene e non dispersa.
A mio modesto avviso l’ammontare delle somme che potranno essere gestite dal Governo costituisce il reale motivo della crisi politica aperta in questo giorni e che, come se ce ne fosse bisogno, rallenterà notevolmente il perfezionamento del “Recovery Plan”.
In considerazione della rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese, l’Autorità nazionale anticorruzione ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi.
Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presentato al Parlamento la relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel secondo semestre del 2019. Quasi 900 pagine in cui vengono approfondite le caratteristiche, le articolazioni e le evoluzioni della criminalità organizzata in tutte le sue espressioni sul territorio nazionale, compresi i gruppi criminali stranieri e i sodalizi che realizzano nel nostro Paese. Una sezione è dedicata alla criminalità organizzata italiana all’estero e alle relazioni internazionali.
I comma 169-199 dell’art. 1 della legge 311/2004 prevede che le regioni che si trovino in una situazione di grave disavanzo per la parte relativa alla gestione sanitaria, con particolare riguardo alle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, debbano procedere ad una ricognizione delle cause e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio.
Dall’entrata in vigore del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016) si contano ben dodici provvedimenti che hanno apportato oltre 500 modifiche a quasi tutti gli articoli del Codice, in alcuni casi molto significativi.
L’ultimo di detti provvedimenti con carattere di generalità in ordine di tempo è stato il D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 che all’art. 1 reca modifiche al codice dei contratti pubblici e la sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare.
Con la norma citata, con il dichiarato fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche è stato stabilito che fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, molte norme del Codice dei contratti pubblici, e in particolare le seguenti:
a) articolo 37, comma 4, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle centrali uniche di acquisto;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, con cui era stato introdotto il divieto dell’affidamento dell’appalto integrato consistente nell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Infine con il citato D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 è stato inserito all’art. 216 del D.lgs 50/2016 il comma 27-octies secondo cui entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore avrebbe dovuto essere emanato un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice sui compiti del RUP, sulla progettazione dei lavori, sul sistema di qualificazione dei contraenti, sulle procedure sotto soglia comunitaria, sulla direzione lavori, ecc.
Pur essendo trascorso quasi un anno dalla scadenza del termine previsto non vi è traccia del regolamento, né si ha notizia della proposta di legge d’iniziativa del Presidente Conte (A.C. 1162) con cui veniva delegato il Governo ad emanare una ulteriore “razionalizzazione” del Codice dei contratti pubblici.
A seguito della proclamazione dello stato di emergenza di sanità pubblica decisa dal Governo il 30 gennaio 2020 sono state adottate una serie di disposizioni che autorizzano le stazioni di appalto in campo sanitario ad agire in deroga al D.lgs 50/2016 che possono essere così riassunte: D.L. 18/2020 convertito con legge 27/2020 -art. 5-bis: disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; -art. 5-ter: disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia; -art. 5-quater: misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici; -art. 5-quinquies: acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria; -art. 72, comma 2 lettera a) -art.75: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi i rete; -art. 86: misure urgenti per la funzionalità degli istituti penitenziari; -art.87-bis: misure di ausilio al lavoro agile; -art. 91: disposizioni in materia di anticipazione de prezzo in materia di contratti pubblici; -art.99: erogazioni liberali; -art.120: piattaforme per la didattica a distanza;
D.L. 34/2020: misure urgenti di sostegno al lavoro -Art.103 emersione di rapporti di lavoro;
Lo stato di emergenza legato al Covid-19 può giustificare il ricorso a procedure a evidenza pubblica in via d’urgenza anche discostandosi dal rispetto di alcune disposizioni del codice appalti, al fine di avviare con celerità il rapporto contrattuale; ma alcuni punti vanno rispettati.
Il TAR Lazio, Roma, con la recentissima sentenza n. 5436/2020 ha confermato come la situazione di emergenza non consenta di derogare all’imprescindibile possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016. La carenza di questi requisiti in sede di verifica successiva comporta l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Con l’introduzione dell’aziendalizzazione (1992) ha iniziato a farsi strada il principio manageriale del make or buy che consiste nella valutazione da parte dei dirigenti circa l’opportunità di gestire un servizio o una attività direttamente o di affidarlo a imprese esterne.
Viene fatto risalire al 1996 e in particolare alle Linee Guida del Ministero della sanità n. 2 l’avvio dell’outsourcing termine con il quale si intende il trasferimento, in base a un rapporto di tipo contrattuale, della produzione di servizi e attività strumentali, che in precedenza erano svolte al proprio interno, ad imprese private con il coinvolgimento di operatori portatori di risorse e competenze non presenti altrimenti nelle aziende sanitarie.
Di fatto i costi sono stati trasferiti dai capitoli relativi al personale (sui quali è stato imposto l’obbligo di riduzione della spesa) e all’acquisto di beni a quelli relativi alle forniture di servizi (sui quali non era stato posto alcun limite).
Il blocco del turn over e delle assunzioni attuato in questi anni con la scusa delle ricorrenti crisi economiche non ha fatto risparmiare nulla, ma anzi la spesa complessiva delle aziende sanitarie è aumentata (in qualche caso dal 2000 al 2018 – ultimo anno di cui il Ministero della salute mette a disposizione i dati) a causa dell’affidamento al’esterno di servizi (amministrativi e sanitari), attività e prestazioni che un tempo venivano effettuati in gestione diretta con il proprio personale dalle aziende sanitarie.
Non è servita neanche la spending review anche se qualche amministratore aveva cercato di fare fare qualche taglio.
Neppure nelle Regioni in Piano di rientro si sono avuti risultati apprezzabili.
Il Ministero dell’economia e delle finanze nel suo ultimo Rapporto (n.6/2018) sul monitoraggio della spesa ha rilevato solo un rallentamento dell’aumento della spesa.
A questo si aggiunga che la tanto declamata qualità dei servizi, che sarebbe dovuta arrivare con l’affidamento dell’esterno, in alcuni casi invece di migliorare è peggiorata.
Qualcuno si dovrebbe mettere la mano sulla coscienza per riparare ai danni fatti.
Il 9 aprile 2020, i ministri delle finanze dell’area dell’euro (Eurogruppo) hanno deciso una risposta politica economica globale alla crisi COVID-19. Concretamente, sono state istituite tre importanti reti di sicurezza per lavoratori, imprese e sovrani, per un pacchetto di 540 miliardi di euro. L’ESM è la rete di sicurezza per i sovrani e fornisce un supporto per la crisi pandemica. Il 23 aprile, i capi di Stato dell’UE (Consiglio europeo) hanno approvato questo accordo. L’8 maggio, l’Eurogruppo ha concordato i dettagli allegati a questa linea di credito.
Il 15 maggio, dopo le procedure nazionali, la linea di credito dovrebbe essere resa operativa dal Consiglio dei governatori del MES (il più alto organo decisionale del MES composto dai 19 ministri delle finanze dell’area dell’euro).
Allo scopo di contribuire a fare chiarezza ho ritenuto di riprendere alcuni dei passaggi dei documenti forniti dal MES che comunque troverete allegati.
Il credito concesso potrà essere utilizzato come segue:
-servizi sanitari, di cura e di prevenzione volti ad aiutare il settore sanitario a rispondere efficacemente alla pandemia di COVID-19, questi possono includere la parte della spesa sanitaria pubblica complessiva stimata direttamente o indirettamente per affrontare l’impatto di COVID-19 sull’assistenza sanitaria sistema, nel 2020 e nel 2021. Quindi interventi di ristrutturazione degli ospedali, strutture e servizi di assistenza territoriale, servizi di prevenzione, centri di cura e di riabilitazione, ambulatori, diagnostica, farmaceutici e cure a lungo termine; -altri costi indiretti relativi all’assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi di Covid-19.
Alcuni si chiedono quale parte svolgerà il MES nella risposta dell’Europa alla crisi del COVID-19:
Per far fronte alla crisi del coronavirus, l’ESM istituirà un sostegno alla crisi pandemica, basato sulla sua linea di credito Enhanced Condition (ECCL) disponibile per tutti i paesi dell’area dell’euro.
Sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del MES, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni preliminari da parte delle istituzioni europee.
Questo fa parte di una risposta europea concertata, che include la Commissione europea con la sua rete di sicurezza per i lavoratori chiamata SURE e la Banca europea per gli investimenti con la sua rete di sicurezza per le imprese.
L’iniziativa SURE della Commissione fornisce finanziamenti agli Stati membri fino a un massimo di 100 miliardi di euro coprendo parte dei costi relativi alla creazione o all’estensione di programmi nazionali di lavoro a breve termine.
La Banca europea per gli investimenti offre sostegno di liquidità per aiutare le piccole e medie imprese colpite duramente con un pacchetto di sostegno di emergenza fino a 200 miliardi di euro.
Qual è la base affinché i paesi dell’area dell’euro possano beneficiare del sostegno del MES?
Le valutazioni preliminari della Commissione Europea relative ai rischi di stabilità finanziaria, solvibilità bancaria, sostenibilità del debito e sui criteri di ammissibilità per l’accesso al sostegno di crisi pandemica, hanno confermato che ogni Stato membro è idoneo a ricevere sostegno.
Su questa base, il sostegno alla crisi pandemica è disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro.
Tali valutazioni sono state eseguite dalla Commissione, in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE) e in cooperazione con il MES.
Quanti soldi verrebbero messi a disposizione dei paesi?
L’accesso concesso sarà il 2% del prodotto interno lordo dei rispettivi Stati membri alla fine del 2019, come parametro di riferimento.
Per l’Italia corrisponde ad una somma pari a circa 36-37 miliardi di euro.
Se tutti i 19 paesi dell’area dell’euro dovessero attingere dalla linea di credito, ciò comporterebbe un volume combinato di circa 240 miliardi di euro.
Sebbene il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro, spetta a ciascuno Stato membro decidere se desidera richiederlo o meno.
Si prevede pertanto che saranno richiesti meno dei fondi teoricamente disponibili per € 240 miliardi.
E anche se un paese richiede la linea di credito, non è necessario prelevare fondi. Le linee di credito sono progettate per essere una protezione o un’assicurazione.
Ci sono condizioni associate?
L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID-19.
La linea di credito sarà disponibile fino alla fine del 2022.
Questo periodo potrebbe essere adeguato in caso di necessità, vista l’evoluzione della crisi.
Successivamente, gli Stati membri dell’area dell’euro rimarrebbero impegnati a rafforzare i fondamenti economici e finanziari, coerentemente con i quadri di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale dell’UE, compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni dell’UE.
Quando si dovrà rimborsare il prestito? Quanto costerà?
Un paese con un supporto per crisi pandemiche potrà richiedere di attingere dalla linea di credito precauzionale.
L’ESM può erogare denaro nell’ambito della linea di credito per un periodo di dodici mesi, che può essere prorogato due volte per sei mesi.
I prestiti avrebbero una durata media massima di 10 anni.
Il paese dovrà pagare un margine di 10 punti base all’anno e una commissione di servizio iniziale di 25 punti base.
Questo è inferiore ai prezzi indicati per le consuete linee di credito precauzionali di ESM e contribuirà a ridurre al minimo i costi del supporto per crisi pandemiche.
Cosa succederà dopo?
Dopo l’approvazione dell’Eurogruppo, il consiglio dei governatori del MES si riunirà per concordare la messa a disposizione del sostegno finanziario a tutti i paesi dell’area dell’euro. La prossima riunione è prevista per il 15 maggio.
L’uso dei fondi sarà monitorato e chi eseguirà tale compito?
Secondo il quadro dell’UE, gli Stati membri che beneficiano dell’assistenza finanziaria precauzionale del MES sono soggetti a sorveglianza rafforzata.
Questo compito è svolto dalla Commissione europea che si concentrerà sul monitoraggio e sugli obblighi di comunicazione sull’uso effettivo dei fondi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti.
A tal fine, la Commissione non svolgerà missioni ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono nell’ambito del semestre europeo.
La Commissione riferirà ogni trimestre al consiglio di amministrazione dell’ESM.
Qual è l’impatto sulle attività di finanziamento del MES?
Non vi è alcun impatto immediato sui nostri volumi e attività di finanziamento.
Comunicheremo il potenziale impatto sulle nostre attività di finanziamento quando dovremo affrontare la richiesta di un Paese.
La scadenza media massima concordata di 10 anni e le modalità concordate per gli esborsi ci consentiranno di utilizzare una vasta gamma di strumenti di finanziamento per aumentare le esigenze di finanziamento supplementari senza intoppi nel tempo.
In generale, un paese può prelevare fino al 15% dell’importo complessivo del sostegno alla crisi pandemica approvato per il rispettivo Stato membro in contanti al mese. È possibile che il MES fornisca liquidità aggiuntiva in relazione a un esborso particolare quando ha i fondi disponibili.
L’impegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi di COVID 19 offre la possibilità di finanziare il potenziale fabbisogno di liquidità aggiuntivo attraverso l’emissione di obbligazioni sociali.