“IL DIRITTO ALLA SALUTE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” SARA’ PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA ALL’ABBAZIA DI SAN NILO DI GROTTAFERRATA DALL’ASSOCIAZIONE NUOVI CASTELLI ROMANI

Grottaferrata (RM), Abbazia di
San Nilo, 1004

Sabato 14 alle ore 10, l’Associazione Nuovi Castelli Romani presenta il mio nuovo libro “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale” nell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata.

Interverranno l’autore della prefazione il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico e il prof. Claudio Letizia, ordinario di medicina interna entrambi dell’Università “Sapienza” di Roma; il Sindaco del Comune di Frascati Francesca Sbardella, il Sindaco del Comune di Nemi Alberto Bertucci, il Sindaco del comune di Castel Gandolfo Milvia Monachesi e il direttore sanitario dell’azienda USL Roma 6 dott. Roberto Corsi.

Saranno presenti: mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare di Roma; il sen. Bruno Astorre, Francesco Pittoni, Vice Presidente Vicario dell’UNAR; Francesco De Feo, Egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata e il dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione NCR.

Il libro è diviso in sei parti:
1) Il processo della riforma
2) L’assistenza sanitaria
3) Organizzazione centrale del SSN
4) Organizzazione regionale del SSR
5) Strutture operative e loro funzioni
6) Diritti e responsabilità delle persone

Complessivamente sono 630 pagine con oltre 800 note di dottrina e giurisprudenza

Un libro scritto in maniera chiara e comprensibile anche per chi non ha una formazione giuridica e che spiega in maniera diffusa tutta la materia.

Molta attenzione è posta alla gestione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e informatiche, ma anche sono trattate diffusamente anche tutte le altre funzioni come quelle dell’informazione e della partecipazione, princìpi rigorosamente dettati dalle norme e che troppo spesso non trovano riflesso nemmeno per sbaglio nell’operare concreto.

Viene sottolineata l’importanza degli organi di indirizzo (es. Sindaci, Conferenza locale sociale e sanitaria per le aziende sanitarie locali, ecc.) ma anche il ruolo dei cittadini proclamato da tutti, ma scarsamente rispettato.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Una occasione molto speciale, sia per il luogo prescelto che per le persone che saranno presenti.

Un volume che può essere utile per chi deve studiare, per chi vuole prepararsi per un concorso, ma anche per chi già lavora e vuole aggiornarsi anche per difendere i propri diritti, oltre che per avvocati che devono rappresentare qualche paziente o dipendente.

ANAC: REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA COLLABORATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 2022 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 160/2022 grazie alla quale le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del codice:
a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.

L’attività può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32,comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.

Si tratta di un aiuto importante agli enti locali e alle aziende sanitarie impegnati nell’utilizzo dei fondi del PNRR.

PUBBLICATO LO SCHEMA DI BANDO DELL’ANAC PER LE PROCEDURE APERTE TELEMATICHE PER L’AFFIDMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 è stata pubblicata la deliberazione dell’ANAC 24 novembre 2021 recante lo Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021).

Continua a leggere “PUBBLICATO LO SCHEMA DI BANDO DELL’ANAC PER LE PROCEDURE APERTE TELEMATICHE PER L’AFFIDMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA”

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

Palazzo Madama – Sala Buvette.

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre 2020, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l’Assemblea ha licenziato definitivamente il disegno di legge n. 2054 : Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un’astensione.

Moltissime sono le disposizioni che riguardano la sanità.

Qui è possibile scaricare il Dossier predisposto dal Servizio Bilancio del Senato.

LA CAMERA DEI DEPUTATI HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ESERCIZIO 2021 E IL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023.

La Camera ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A/R ) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. I provvedimenti passano ora all’esame del Senato.

https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11601#guarda

Molte le norme che riguardano la sanità, alcune veramente innovatrici, ma le illustrerò solo dopo la promulgazione da arte del Presidente della Repubblica.

Naturalmente tutte le nuove disposizioni saranno inserite nella edizione 2021 del mio volume “Salute uguale per tutti…noi credevamo”

L’INDAGINE CONOSCITIVA DELL’ANAC SUGLI AFFIDAMENTI IN REGIME EMERGENZIALE DI FORNITURE E SERVIZI SANITARIA CONNESSI ALL’EPIDEMIA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito delle decisioni assunte nelle Adunanze del proprio Consiglio direttivo del 22 e 29 aprile u.s. ha avviato una capillare attività istruttoria volta ad acquisire dalle amministrazioni rientranti nel campione selezionato specifiche informazioni sui CIG ritenuti rilevanti nella prima fase ricognitiva di indagine.
In primo luogo abbiamo il dato della spesa che già da solo deve essere fonte di riflessione.

Continua a leggere “L’INDAGINE CONOSCITIVA DELL’ANAC SUGLI AFFIDAMENTI IN REGIME EMERGENZIALE DI FORNITURE E SERVIZI SANITARIA CONNESSI ALL’EPIDEMIA”

IL COVID NON PUO’ ESSERE UN ALIBI PER NON RISPETTARE LE NORME SUGLI AFFIDAMENTI. L’ANAC HA SVOLTO UNA INDAGINE

In considerazione della rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese, l’Autorità nazionale anticorruzione ha effettuato un’indagine conoscitiva sugli affidamenti connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile), la spesa complessiva a livello nazionale è stata pari a 5,8 miliardi.

Continua a leggere “IL COVID NON PUO’ ESSERE UN ALIBI PER NON RISPETTARE LE NORME SUGLI AFFIDAMENTI. L’ANAC HA SVOLTO UNA INDAGINE”

IL DECRETO RILANCIO PROSSIMO ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA

Oggi, lunedì 13 luglio la Commissione Bilancio del Senato, con la relazione della sen. Conzatti, avvia l’esame del ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19. Il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno scade martedì 14, alle 10.
Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula il 14 luglio.

BRUCIANO I TAGLI AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA EFFETTUATI IN ALCUNE REGIONI IN PIANO DI RIENTRO

Nicolas Poussin, La peste di Azoth , 1630-1631

I comma 169-199 dell’art. 1 della legge 311/2004 prevede che le regioni che si trovino in una situazione di grave disavanzo per la parte relativa alla gestione sanitaria, con particolare riguardo alle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, debbano procedere ad una ricognizione delle cause e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio.

Continua a leggere “BRUCIANO I TAGLI AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA EFFETTUATI IN ALCUNE REGIONI IN PIANO DI RIENTRO”

CON IL CODICE DEI CONTRATTI ALL’EPOCA DEL COVID-19

Dall’entrata in vigore del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016) si contano ben dodici provvedimenti che hanno apportato oltre 500 modifiche a quasi tutti gli articoli del Codice, in alcuni casi molto significativi.

L’ultimo di detti provvedimenti con carattere di generalità in ordine di tempo è stato il D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 che all’art. 1 reca modifiche al codice dei contratti pubblici e la sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare.

Con la norma citata, con il dichiarato fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche è stato stabilito che fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, molte norme del Codice dei contratti pubblici, e in particolare le seguenti:

a) articolo 37, comma 4, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle centrali uniche di acquisto;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, con cui era stato introdotto il divieto dell’affidamento dell’appalto integrato consistente nell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Infine con il citato D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 è stato inserito all’art. 216 del D.lgs 50/2016 il comma 27-octies secondo cui entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore avrebbe dovuto essere emanato un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice sui compiti del RUP, sulla progettazione dei lavori, sul sistema di qualificazione dei contraenti, sulle procedure sotto soglia comunitaria, sulla direzione lavori, ecc.

Pur essendo trascorso quasi un anno dalla scadenza del termine previsto non vi è traccia del regolamento, né si ha notizia della proposta di legge d’iniziativa del Presidente Conte (A.C. 1162) con cui veniva delegato il Governo ad emanare una ulteriore “razionalizzazione” del Codice dei contratti pubblici.

A seguito della proclamazione dello stato di emergenza di sanità pubblica decisa dal Governo il 30 gennaio 2020 sono state adottate una serie di disposizioni che autorizzano le stazioni di appalto in campo sanitario ad agire in deroga al D.lgs 50/2016 che possono essere così riassunte:
D.L. 18/2020 convertito con legge 27/2020
-art. 5-bis: disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
-art. 5-ter: disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
-art. 5-quater: misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici;
-art. 5-quinquies: acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria;
-art. 72, comma 2 lettera a)
-art.75: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi i rete;
-art. 86: misure urgenti per la funzionalità degli istituti penitenziari;
-art.87-bis: misure di ausilio al lavoro agile;
-art. 91: disposizioni in materia di anticipazione de prezzo in materia di contratti pubblici;
-art.99: erogazioni liberali;
-art.120: piattaforme per la didattica a distanza;

D.L. 34/2020: misure urgenti di sostegno al lavoro
-Art.103 emersione di rapporti di lavoro;

Lo stato di emergenza legato al Covid-19 può giustificare il ricorso a procedure a evidenza pubblica in via d’urgenza anche discostandosi dal rispetto di alcune disposizioni del codice appalti, al fine di avviare con celerità il rapporto contrattuale; ma alcuni punti vanno rispettati.

Il TAR Lazio, Roma, con la recentissima sentenza n. 5436/2020 ha confermato come la situazione di emergenza non consenta di derogare all’imprescindibile possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016. La carenza di questi requisiti in sede di verifica successiva comporta l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.