
Dopo le bozze ora è stato pubblicato il testo definitivo del disegno di legge d’iniziativa del Governo per il Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 2023.
Rispetto alle bozze circolate dopo la seduta del Consiglio dei Ministri del 21 novembre per la sanità sono apparse alcune novità; si tratta peraltro di somme assolutamente inadeguate ad affrontare la gravità dei problemi esistenti soprattutto in materia finanziamento da parte dello Stato e di personale.
In particolare gli articoli interessati sono i seguenti:
ART. 93. – (Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
ART. 94. – (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)
1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 95. – (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
ART. 96. – (Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l’anno 2023, 2.300 milioni di euro per l’anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Per l’anno 2023, una quota dell’incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
Nel complesso si tratta di briciole per il personale dei Pronto Soccorso, di 40 milioni per il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di un aumento del finanziamento dello Stato al Fondo Sanitario Nazionale in materia di vaccini e farmaci che però per l’anno 2023, per un ammontare pari a 1.400 milioni di euro, sarà destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche ed infine una modifica sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.
In particolare manca l’adeguamento del livello di finanziamento del SSN a quello della media dei Paesi della UE che secondo l’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è del 9,9% del PIL, quindi di gran lunga superiore al misero 6% previsto dal DEF per il 2023.
Sarà necessario che venga presentato dai Partiti che credono ancora veramente in un servizio sanitario pubblico un emendamento per tentare di riportare il finanziamento a livelli tali da garantire i LEA in tutta Italia.