LA REQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE SILVESTRI SUL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA REGIONE LAZIO: LA GESTIONE SANITARIA

La Corte dei conti nell’udienza del 10 novembre scorso ha proceduto al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio
La Requisitoria del procuratore generale Pio Silvestri, dopo aver preso atto dell’avvenuto completamento del Piano di Rientro ha affrontato il problema dei Livelli Essenziali di Assistenza, atteso che in base all’art.1, comma 180 della legge 311 del 30 dicembre 2004 il rientro sarebbe dovuto avvenire “nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza“.

In questa cornice di sistema e di dinamici rapporti tra i diversi livelli di governo nell’esercizio di competenze auspicabilmente convergenti verso medesimi obiettivi di efficaci ed effettivi livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate ai cittadini utenti- afferma il Procuratore Silvestri – si è privilegiato, nell’analisi degli andamenti e degli esiti della gestione considerata, un approccio sostanziale, volto prioritariamente a lumeggiare, ove possibile e sulla base delle evidenze contabili e finanziarie rendicontate, nonché delle risultanze gestionali emerse, il grado di effettività dei LEA.
Come già osservato in sede di parificazione dei precedenti rendiconti, rimane attuale la premessa per la quale il raggiungimento di un determinato livello di prestazioni essenziali di assistenza sanitaria è influenzato non solo dall’ammontare del finanziamento erogato ma anche e, si aggiunge, soprattutto, dalle modalità di gestione dello stesso, essendo palese come un pur equo finanziamento in entrata (ben calibrato in base ai reali costi e fabbisogni standard, modalità ad oggi non ancora attuata continuandosi ad applicare il solo criterio della quota capitaria) potrebbe essere in parte reso incongruo a causa di inefficienti gestioni.
In tal senso si ritiene utile riportare alcuni passi della recente sentenza della Corte costituzionale n. 62/20207 che, riprendendo un filone ormai consolidato, (pur senza trascurare la necessità di adeguati finanziamenti8) considerano il delicato intreccio di funzioni tra lo Stato e le Regioni in quanto tenuti, in una doverosa cooperazione e una adeguata programmazione, ad assicurare il miglior servizio possibile alla collettività.
La Corte costituzionale, nel sottolineare come l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporti che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo (quello statale, che stabilisce le prestazioni da fornire ai cittadini e quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare e garantire le prestazioni sul territorio), statuisce che: “È evidente che se un programmato, corretto e aggiornato finanziamento costituisce condizione necessaria per il rispetto dei citati parametri costituzionali, la piena realizzazione dei doveri di solidarietà e di tutela della dignità umana deve essere assicurata attraverso la qualità e l’indefettibilità del servizio…”; “…La separazione e l’evidenziazione dei costi dei LEA devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali e in quelli delle aziende erogatrici. Ciò al fine di garantire l’effettiva programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi, la quale (…) …deve riguardare non solo la quantità ma anche la qualità e la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie”.
Viene infine ribadito che “L’effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale… In sostanza, la determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione”
Anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 7 aprile 2020 nella quale si ribadisce che “…le affermazioni di questa Corte secondo cui, dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento della spesa pubblica” vanno inquadrate “proprio nell’ottica bidirezionale del principio di uguaglianza e della previa programmazione”.
In sostanza, una gestione delle risorse coerente con i postulati costituzionali di programmazione e proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate, che la stessa Corte costituzionale declina come componenti intrinseche del principio del buon andamento (ex art. 97 Cost.- Corte Cost. n.169/2017 e n.10/216), consentendo di eliminare progressivamente sprechi e inefficienze, riveste un ruolo fondamentale nel garantire adeguati livelli essenziali di assistenza sanitaria e ciò anche oltre la pur necessaria equa ripartizione di risorse tra le regioni e il miglioramento dei sistemi di misurazione degli stessi LEA.
In merito alle presenti osservazioni relative, in particolare, al livello di
appropriatezza, un cenno pare quanto mai calzante sul profilo specifico della rilevazione delle liste di attesa. Preso atto del sistema di rilevazione che la Regione ha riferito di aver adottato, è comunque evidente che un grado di valutazione sostanziale di appropriatezza (intesa come adeguatezza degli esami diagnostici e delle visite specialistiche rispetto alle reali necessità dei pazienti) necessita di elementi quali un adeguato ruolo dei professionisti medici che operano sul campo e che, a partire dalla correttezza delle diagnosi, possano seguire il paziente con efficacia e accuratezza delle cure, prescrivendo loro i giusti accertamenti.

Sia pur nella terminologia della Corte, dalla requisitoria traspare il mancato rispetto dei LEA e delle Liste di attesa.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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