IL DIRITTO DEI CITTADINI DI DIFENDERE LA LORO SALUTE COMPRENDE ANCHE QUELLO DI POTER MANIFESTARE

Purtroppo il nostro Servizio Sanitario Nazionale un tempo ritenuto tra i migliori al mondo, a causa dei tagli ai finanziamenti e al personale, ha gravissimi problemi e spesso non riesce a rispondere alle aspettative dei cittadini i quali sono talora costretti a manifestare in maniera civile per far conoscere le proprie ragioni.

Ora si apprende che il Governo ha approvato lunedì 31 ottobre un decreto legge recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Il testo del decreto, che reca il n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno all’art. Art. 5: Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali recita quanto segue:

Dopo l’articolo 434 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena e’ diminuita.
E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».

All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e’ aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.».

A parte il fatto che i cittadini che manifestano per la loro salute, ove necessario, chiedono sempre le autorizzazioni del caso, informando anche la Questura, esistono alcun tipi di manifestazione che non richiedono alcuna autorizzazione come i flash mob ed altre tipologie, che invece, dalla lettura delle notizia riportate dalla stampa verrebbero fatte rientrare in questa norma.

Oltre ad essere penalizzati per i problemi dei pronto Soccorso, le difficoltà di accesso alle prestazioni, le liste di attesa, il taglio dei servizi e i mille problemi che sono chi ha occasione di ammalarsi conosce, ora c’è anche il rischio di essere puniti per aver difeso un diritto costituzionale, mentre talora i responsabili per le omissioni o la colpevole interruzione di un pubblico servizio non vengono perseguiti.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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