
Il Ministro della salute Schillaci il 31 ottobre ha firmato una Ordinanza (pubblicata lo stesso giorno sulla gazzetta ufficiale n. 255) per prorogare l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Lo stesso giorno 31 ottobre il Consiglio dei Ministri ha anticipato la cessazione dell’obbligo vaccinale per tutti i medici e gli operatori sanitari e di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Appare difficile non leggere una discrasia tra i due provvedimenti anche perché sia i medici che gli infermieri e gli OSS possono entrare in contatto diretto con i pazienti ricoverati potendo quindi essere contagiati (nel caso in cui non siano vaccinati) oppure, a loro volta, contagiare i pazienti.