IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 17.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il testo opera nel solco dell’attuazione delle norme della legge di bilancio 2022, con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal PNRR, e si è avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti.

Il testo del disegno di legge consta di 9 articoli dei quali il primo definisce :

a) persone anziane: le persone al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa;
b) livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS): i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall’articolo 117, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e con quanto previsto dall’articolo 1, comma 159 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) ambiti territoriali sociali (ATS): i soggetti giuridici di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell’attuazione dei programmi previsti nell’ambito della missione 5, componente 2, riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in attuazione della missione 6, componente 1, riforma 1 del PNRR;
d) punti unici di accesso (PUA): i servizi integrati di cui all’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) progetti individualizzati di assistenza integrata, (PAI): i progetti individuali predisposti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234;
f) livelli essenziali di assistenza (LEA): i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall’articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
g) caregiver familiari: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il secondo articolo individua l’oggetto, i principi e criteri direttivi generali e l’istituzione del Comitato interministeriale per la popolazione anziana.

Il terzo articolo contiene la delega al Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 marzo 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le disabilità, della famiglia e delle pari opportunità, per il sud e la coesione territoriale, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell’università e della ricerca, dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.

Il quarto articolo contiene un’altra delega al Governo ad emanare, sempre entro 12 mesi una normativa per l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

Il quinto articolo delega ancora il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 marzo 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per le disabilità, della famiglia e delle pari opportunità, per il sud e la coesione territoriale, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell’università e della ricerca, dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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