
La direttiva 2006/123/CE ha dato una forte accelerazione per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Il PNRR nella componente M1C1 prevede lo screening dei procedimenti amministrativi e la conseguente semplificazione dei procedimenti.
In base all’art. 26 della l. 118 del 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” il Governo è stato delegato ad emanare entro ventiquattro mesi una normativa per la semplificazione amministrativa nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa.
i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d’intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell’utenza;
l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;
m) armonizzare, attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;
n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.
La previsione che la P.A. possa delegare ad un altro soggetto, persona fisica o libero professionista a provvedere ad adempimenti istruttori presso altre Pubbliche amministrazioni apre alla esternalizzazione di segmenti di funzioni amministrative, di fasi del procedimento amministrativo o di attività specifiche circoscritte dell’istruttoria ad un professionista esterno. L’applicazione di questa soluzione in campo sanitario desta perplessità.