DOPO I BALNEARI, I MERCATALI E I TASSISTI ANCHE L’AIOP CHIEDE DI ELIMINARE UN ARTICOLO DALLA LEGGE ANNUALE DELLA CONCORRENZA CHE LUNEDI’ DOVRA’ ESSERE APPROVATA DALLA CAMERA

All’ordine del giorno della Camera dei deputati del prossimo lunedì 25 luglio è stato inserita la proposta di “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Il testo del DdL 2469 approvato dal Senato all’art. 16 : Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati, prevede quanto segue:

“Al decreto legislativo 30 dicembre1992, n.502, sono apportate le seguenti mo­dificazioni:
a)all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 »;
b)all’articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 è inserito il se­guente:
« 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all’articolo 8-quater, comma 7 »;
2) al comma 2, alinea, dopo le pa­role: «dal comma 1» sono inserite le se­guenti: «e con le modalità di cui al comma1-bis» e le parole: «, anche attraverso va­lutazioni comparative della qualità dei co­sti,» sono soppresse.
c)all’articolo 8-octies, dopo il comma4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies »;
d)all’articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c)sono aggiunte le seguenti:
« c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio
sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »;
2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento è disciplinato con il regola­mento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità di studio e ri­cerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Mini­stro della salute»;
3) dopo il comma 9 è inserito il se­guente:
« 9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute ».

All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta».

Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi­nanza pubblica. Le amministrazioni interes­sate provvedono alle attività previste nei li­miti delle risorse umane, strumentali e fi­nanziarie disponibili a legislazione vigente”

Come si può agevolmente comprendere, le modifiche proposte, oltre a recepire alcune recenti sentenze della Magistratura amministrativa (Cons. Stat. Sez. III quater, n.6995 del 10 maggio 2022; TAR Abruzzo, Pescara, Sentenza 2 settembre 2020, n. 249), sono tese ad una maggiore trasparenza delle procedure per l’accreditamento finora consegnata alla discrezionalità delle amministrazioni regioni.

La presidente dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) Barbara Cittadini, come riportato da “Panorama Sanità” avrebbe affermato: “Chiediamo lo stralcio dell’articolo 16 del DdL Concorrenza, una norma che spinge il settore della sanità, e nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale, verso un futuro incerto, che mina le fondamenta del diritto alla salute delle persone. L’idea stessa di trattare la salute alla stregua di qualsiasi altro bene e servizio commerciale, disciplinandola all’interno di un provvedimento che interviene, anche, su tassisti, ambulanti e balneari, mina le fondamenta della nostra Costituzione, che riconosce nel diritto alle cure un bene inalienabile e un diritto fondamentale degli individui”.

Appare evidente il desiderio dell’AIOP di affiancarsi alle altre organizzazioni scese i campo di recente (balneari mercatali, tassisti, ecc.) per difendere i loro interessi.

Non potranno esserci riforme nell’interesse dei cittadini se il Parlamento seguiterà a cedere a queste richieste.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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