
Oggi 19 luglio alle 15.30 è convocata la conferenza dei Capigruppo del Senato per l’esame del disegno di legge 2633 recante la Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Si tratta di uno dei provvedimenti previsti dal PNRR che dovranno essere completati entro la scadenza del 31 dicembre 2022.
Da quanto si apprende dal Dossier del Servizio Bilancio del Senato il disegno di legge al prevede la delega il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del SSN in un’ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo n.288 del 2003, di seguito denominati «IRCCS», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, fatta salva l’autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l’eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l’innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell’ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (tale integrazione ministeriale mira ad assicurare l’inclusione, nell’elenco delle aree tematiche, delle discipline, quali la pediatria, la geriatria, l’oncologia, la diagnostica, la riabilitazione, che allo stato attuale non hanno corrispondenza in un’unica area collegata alle MDC);
b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003 (ovvero la presenza di caratteri di eccellenza del livello dell’attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di un’attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell’attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del SSN), alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un’unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all’attività di ricerca e all’attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;
c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell’istituto medesimo, l’area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, garantendo un’equa distribuzione nel territorio nazionale e, in linea di massima, non ostacolando trasferimenti nell’ambito del medesimo comune;
d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell’offerta assistenziale del SSN;
e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d’intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell’ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del SSN;
f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;
g) disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell’osservanza dei princìpi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partners scientifici e industriali nazionali e internazionali;
h) promuovere, nel rispetto dell’autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell’istituto e nell’assegnazione di obiettivi condivisi;
i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l’acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;
l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l’attività di esercitata nell’interesse esclusivo dell’istituto di appartenenza;
m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato;
n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all’articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell’ambito delle risorse di cui al comma 424 (ai sensi del quale, per garantire un’adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli IRCCS assumono, entro il limite del 30% delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 (ai sensi del quale gli IRCCS, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell’ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 427), anche al fine dell’eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN; promuovere altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università;
o) assicurare lo svolgimento dell’attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche, fra l’altro, mediante la promozione di sistemi di valutazione d’impatto della ricerca sulla salute dei cittadini;
p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l’introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS;
q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall’accordo, ratificato ai sensi della legge n. 187 del 1995, tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l’ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il comma 3 dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Il comma 4 consente al Governo, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Il comma 5 impone che dall’attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare:
– la lettera d), relativa ai flussi di mobilità, garantisce che i meccanismi di adeguamento dei volumi di attività siano coerenti con le programmazioni regionali e nazionale e dunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
– la lettera e) prevede la possibilità che, ai fini di nuovi eventuali riconoscimenti, possa essere vincolata una quota del finanziamento sanitario vigente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nell’ambito di una programmazione delle attività e dei volumi di prestazioni sanitarie che tali nuovi IRCCS erogheranno, che sia coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale. In tali termini la norma colloca eventuali nuovi riconoscimenti nell’ambito della programmazione dei fabbisogni sanitari del SSN e della programmazione finanziaria vigente dello stesso SSN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
– la lettera i), relativa all’attività di vigilanza del Ministero della salute, rientra nelle ordinarie attività già svolte dal Ministero e dunque non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica (come ribadito dalla rappresentante del Governo(1) );
– la lettera n), relativa alla possibilità di rimodulare la durata del percorso professionale previsto in funzione del raggiungimento della valutazione positiva di cui al decreto interministeriale adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, non determina oneri in quanto stabilisce espressamente che la revisione della normativa avverrà nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli vigenti.
La Relazione Tecnica evidenzia che il provvedimento reca un’espressa clausola di invarianza finanziaria e precisa che in sede di adozione del decreto legislativo si fornirà riscontro sui dati e sugli elementi idonei a suffragare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.