IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

REGIONE LAZIO: ACCESSI IN TEMPO REALE 8 LUGLIO 2022 ORE 8:06

L’azienda USL Latina ha avviato una sperimentazione per assicurare il funzionamento del Punto di Assistenza Territoriale di Cisterna con personale reclutato per la continuità assistenziale.

La cosa ha stimolato alcune contestazioni da parte dei sindacati SMI e SNAMI con conseguenti comunicati stampa di risposta da parte dell’azienda che, com’è noto è priva dal 1° gennaio di un addetto stampa.

Al riguardo, in primo luogo le sperimentazioni sono una cosa seria per cui vanno approvate formalmente (cioè con un atto deliberativo), poi deve essere scritto in italiano quale è l’obiettivo che si vuole prefiggere la direzione, deve essere definito un nuovo centro di costo per verificare se i costi (diretti ed indiretti) saranno maggiori o inferiori rispetto al passato, infine deve essere indicata la data in cui avrà termine la sperimentazione.

Appare non opportuno inoltre ricordare che una cosa è il Livello assistenziale di emergenza sanitaria disciplinato dal d.p.r. 27 marzo 1992 e un’altra la continuità assistenziale prevista dall’art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992.

In questo modo l’azienda sembra voler cancellare il sistema di emergenza sanitaria territoriale eliminando i presidi fissi (i Punti di Primo Intervento), consegnandolo all’ARES 118 con il risultato di eliminare i presidi di prossimità e di accentrare tutto presso il Pronto Soccorso ospedalieri assolutamente inadeguati per strutture e personale a sopportare la pressione conseguente e come si può vedere dall’immagine che vede il P.S. del Goretti ai primi posti in Regione quanto a numerosità degli accessi, alla pari del Gemelli e dell’Umberto I, ma con risorse che non sono neanche la metà di quelle che dispongono quegli ospedali con i risultati che conoscono tutti quelli che per avventura sono finiti al P.S. del Goretti di Latina.

A questo si deve aggiungere che in provincia di Latina non ci sono ambulanze medicalizzate, ma solo cinque automediche che non possono garantire lo stesso servizio.

La Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2013 raggiunse un accordo sulla base della proposta del Ministro della salute (all’epoca era il prof. Balduzzi) sulle “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale” nel quale venivano pur mantenendo separati i due servizi erano previste le modalità di integrazione tra gli stessi al fine di fornire una risposta completa ed efficiente al cittadino per una presa in carico globale della persona che necessita di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Il servizio di continuità assistenziale previsto dall’art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992 dall’art. 5 del predetto d. p. c. m. 12 gennaio deve garantire nelle ore serali e notturne e il pomeriggio dei giorni prefestivi prestazioni assistenziali non differibili.

Il d.m. 70 del 2 aprile 2015 ha ribadito al Punto 9.1.5 l’organizzazione del sistema di emergenza urgenza confermando la necessità di mantenere rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell’assistenza primaria.

Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 ( Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) all’art. 3, comma 1, lettera b) prevede tra le aree di attività dell’assistenza distrettuale l’emergenza sanitaria territoriale definendone chiaramente i compiti al successivo art. 7.

Inoltre il comma 3 dell’art. 7 del già citato d. p. c. m. stabilisce che l’attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.

La distinzione tra i due servizi era prevista già nei precedenti Accordi Nazionali Collettivi che disciplinano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale che stabilivano una specifica formazione per gli MMG destinati a prestare la propria opera presso i Punti di Primo Intervento (art.96); tale fattispecie è stata confermata anche dal nuovo ACN siglato il 20 gennaio 2022 all’art. 62.

Pertanto non è possibile utilizzare il personale già assegnato alla “Continuità assistenziale” per assicurare il servizio presso i Punti di Assistenza Territoriale (ex PPI).

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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