
Finalmente ieri 24 maggio la Commissione affari sociali della Camera in sede legislativa ha approvato in via definitiva l’Atto Camera 491-B presentato dall’on.le Massimo Enrico Baroni ed altri ed avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”.
Le disposizioni della legge, nell’ambito della tutela della salute, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.
Le disposizioni della presente, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell’azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni
sanitarie.
Resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Sono soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o alte utilità effettuate da un’impresa produttrice a favore da soggetti che operino nel settore della salute quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo maggior di 500 euro.
Sono comprese anche le erogazioni ad associazioni sanitarie.
Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno tenute a comunicar al Ministero della salute i dati identificativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
b) abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Negli Stati Uniti il “Sunshine act” cui si ispira la nuova legge è in vigore dal 2010.
Come riportato da Quotidiano Sanità il relatore on.le Provenza ha dichiarato che si tratta di un provvedimento che potrà contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina, oltre che dare un impulso importante per rendere più indipendenti gli studi scientifici.
Il testo della legge ora andrà al Quirinale per essere promulgato e pubblicato sulla G.U.