ANAC: REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA COLLABORATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 2022 è stata pubblicata la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 160/2022 grazie alla quale le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del codice:
a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.

L’attività può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32,comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.

Si tratta di un aiuto importante agli enti locali e alle aziende sanitarie impegnati nell’utilizzo dei fondi del PNRR.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: