UNA SENTENZA INNOVATIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE MANSIONI SUPERIORI

Uno dei temi più ricorrenti nelle vertenze tra il personale del SSN e le aziende sanitarie è rappresentato dalle richieste derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori.

Da quando è stato privatizzato il rapporto di lavoro la Magistratura ha riconosciuto il diritto del personale a ricevere il corrispettivo relativo alle mansioni superiori purché dimostri di averle effettivamente svolte.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Civile, Sez. L, n. 1496 del 2022) ha affermato che debba essere superata: “l’interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni immediatamente superiori, facendo riferimento alla relativa nozione introdotta dall’art. 24 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1998/2001, in quanto ciò contrasterebbe, anche nell’ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato, con i principi di cui agli artt. 36, 97 e 98 Cost.”.

La sentenza citata inoltre aggiunge che “come da questa Corte già affermato (v. Cass. 11 novembre 2019, n. 29093), la responsabilità formale di conduzione di un ufficio (struttura organizzativa) e del lavoro affidato ai collaboratori, con il coordinamento delle attività e l’organizzazione delle risorse assegnate, con responsabilità del raggiungimento dei relativi risultati di produzione ” integrano il tratto differenziale i un livello superiore che per il comparto sanità è riferibile al collaboratore direttivo come specificato nel vigente CCNL e in particolare della categoria D3 (v. Corte d’Appello Roma n. 1129 del 2020).

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: