
L’utilizzo dell’istituto della transazione previsto dall’art 1304 cc è sempre oggetto di legittima preoccupazione per le possibili responsabilità dei dirigenti coinvolti.
Su questi temi si è svolto il 28 ottobre a Roma, presso la Sala Folchi dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, un seminario dal titolo “La transazione come strumento deflattivo utile alla pubblica amministrazione” organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e Asl Roma 2 in collaborazione con Federsanità.
Ad introdurre i lavori è stata Tiziana Frittelli, Presidente Nazionale di Federsanità e Direttore generale dell’AO San Giovanni: “Il seminario è stato uno straordinario momento di confronto in materia di accordo transattivo quale strumento utile alle Aziende Sanitarie per la definizione bonaria delle controversie e pertanto argomento di grande livello strategico e di grande impatto economico. Ringrazio i relatori di questo convegno, sicuramente il primo dedicato a questo tema, occasione preziosa per comprendere gli orientamenti giurisprudenziali in materia ai fini di una maggiore tutela dei professionisti della sanità pubblica”.
Sono intervenuti Pio Silvestri, Procuratore Capo Regionale Corte dei Conti, Marco Smiroldo, Procura Generale Corte Conti, Laura Monfeli, Procura Regionale Corte dei Conti, Lia Anito, Procura della Repubblica di Roma, Amelia Pellettieri, Tribunale civile di Roma, , Massimo Micheli, Avvocatura interna ASL Roma 2, Moderatore Avvocato Dario Imparato.
Le conclusioni sono state affrontate da Cristiano Camponi coordinatore del Forum dei direttori amministrativi di Federsanità secondo cui “Si tratta di un tema difficile da risolvere poiché anche nei casi in cui possa risultare evidente una responsabilità dell’Azienda Sanitaria, il timore di agire senza la certezza che la firma di una transazione prima di un provvedimento almeno dichiarativo dell’autorità giudiziaria, porti ad una responsabilità erariale, blocca qualunque azione del Dirigente che deve firmare la delibera conciliativa”.
Dal dibattito è emersa la necessità di avere un “piccolo vademecum” pratico, delle linee guida su come muoversi in quest’ambito, oggi sempre più in evoluzione.
La materia è stata oggetto di numerose sentenze e pareri della Corte dei conti che ha anche dettato dei criteri con la deliberazione della Sezione di controllo della regione Puglia n. 80 del 2017 e con la deliberazione della regione Lombardia n. 181 sempre del 2017.
In ogni caso il parere del collegio dei revisori è sempre necessario in analogia a quanto disposto per gli enti locali.
L’argomento è trattato nel mio “Strumenti dei cittadini per la difesa del diritto alla salute“.