RAFFORZATA LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON IL DL 146 DEL 21 OTTOBRE

Erik Hellingsen, Saaret arbejder (1895)
Statens Museum for Kunst, Copenaghen

Con l’art. 13 del DL 21 ottobre 2021, n. 146 vengono apportate numerose modifiche al decreto legislativo 9aprile 2008, n.81 che, come si legge nelle relazione al disegno di legge 2426 per la sua conversione in legge, sono principalmente fina­lizzate a incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche. In tal senso si prevede, con le modifiche indicate alla lettera a)del comma 1, a sol­lecitare il funzionamento dei Comitati di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativon.81 del 2008, prevedendo riunioni periodi­che anche su richiesta dell’Ispettorato nazio­nale del lavoro.

Con le modifiche indicate alla lettera b)del comma 1 si interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) fi­nalizzate a una definitiva messa a regime del Sistema e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, finalizzate anche a orientare l’attività di vigilanza. Con le modifiche di cui alla lettera c) del comma 1 si prevede un ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato nazio­nale del lavoro nell’ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa disciplina.

Le modifiche prevedono, inoltre, l’attribuzione alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro del coor­dinamento dell’attività di vigilanza in mate­ria di salute e sicurezza su lavoro svolta a livello provinciale, apportando le conse­guenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficialen.31 del21 dicembre 2007. Inoltre, si prevede che gli introiti derivanti dalla adozione delle san­zioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica, così come già avviene in relazione all’adozione delle san­zioni adottate dal personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, vadano a integrare un apposito capitolo dell’Agenzia finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luo­ghi di lavoro.

Con le modifiche di cui alla lettera d) del comma 1 si prevedono sostanziali modifiche al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare (10per cento e non più 20 per cento del perso­nale «in nero» presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di sa­lute e sicurezza da considerarsi gravi).

Per quanto concerne gli illeciti in materia di sa­lute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna «recidiva» ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedi­mento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell’Alle­gato I al citato decreto legislativo n.81 del2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolar­mente gravi e che consentiranno non sol­tanto la sospensione della «parte dell’atti­vità imprenditoriale interessata dalle viola­zioni» ma, in alcuni casi (mancata forma­zione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con man­tenimento, secondo i principi generali del­l’ordinamento, del diritto alla retribuzione.

La nuova disciplina del provvedimento cau­telare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Le modifiche contenute nella lettera e) del comma 1 mirano a incentivare l’adesione agli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n.81 del 2008, preve­dendo che il Ministero del lavoro istituisca il repertorio di tali organismi, la cui attività, in particolare legata alla asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese, viene valo­rizzata sia ai fini della programmazione della vigilanza, sia sotto il profilo della de­terminazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.

Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 mirano a semplificare e, conte­stualmente, a efficientare il sistema delle no­tifiche preliminari di cui all’articolo 99 del decreto legislativo n.81 del 2008. È infatti prevista l’istituzione, presso l’Ispettorato na­zionale del lavoro, di un’apposita banca dati, che interagisce con le banche dati esistenti, dove far confluire dette notifiche da mettere conseguentemente a disposizione delle pub­bliche amministrazioni interessate, Infine, la lettera g)del comma 1 prov­vede, unitamente alle modifiche in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14 del decreto legislativon.81 del 2008, a sostituire la tabella degli illeciti in conseguenza dei quali è adottato il provvedimento cautelare. I commi 2, 3, 4 e 5 prevedono un au­mento del contingente di personale da adi­bire prevalentemente alla attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in relazione all’ampliamento delle competenze dell’Istituto stesso, sia presso l’Arma dei carabinieri. Il comma 6 individua gli oneri derivanti dalla disposizione e recano la copertura fi­nanziaria.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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