
Grazie a Quotidiano Sanità è stato possibile leggere il testo della proposta di modifica del DM 70 del 2015 recante il regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=99291
Non si comprende in base a quale disposizione, come purtroppo avvenuto nel passato (dato che nella delega contenuta nell’art. 15, comma 13 lett.”c” del DL 92/2012 convertito con legge 135/2012 era contenuta la delega per la riduzione dei posti letto ospedalieri) sia stata nuovamente inserita nella proposta citata anche la modifica della rete territoriale di soccorso che, in base al 3° comma dell’art. 10 della legge 833 del 1978 è di competenza dei distretti sanitari e che secondo il DPCM 12 gennaio 2017 rientra nel Livello Essenziale dell’Assistenza distrettuale; pertanto non dovrebbe essere trattata in questa sede, ma nell’emanando provvedimento di riforma dell’assistenza territoriale.
La proposta, che ricalca lo schema dell’allegato al precedente decreto, al Punto 9 tratta delle centrali Operative 118, della rete territoriale di soccorso, delle postazioni di emergenza territoriali e dell’elisoccorso.
Nella precedente versione del decreto il Punto 9.1.5 era dedicato ai Punti di Primo Intervento e in base ad esso alcune regioni hanno provveduto a trasformare i Punti di Primo Soccorso in postazioni medicalizzate del 118 o in presidi ambulatoriali, ma altre, come la Toscana hanno mantenuto intatta la loro rete dei Punti di Primo Soccorso.
Qualche commentatore della prima ora dalla scomparsa di questo punto ha rapidamente tratto le conclusioni che i punti di primo intervento siano definitivamente scomparsi.
Ma resta il Punto 9.1.2 in base al quale la rete territoriale di soccorso secondo cui il nuovo modello organizzativo dell’assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività del territorio deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con ‘attività del distretto e con la rete ospedaliera, garantendo in tal modo, una reale continuità dell’assistenza nell’interesse della popolazione, anche attraverso la gestione tempestiva dei trasferimenti urgenti in carico al 118 e la trasmissione di immagini e dati.
Dalla lettura di questa disposizione si rileva in particolare quanto segue:
-Occorre prevedere uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato;
-Le procedure devono essere condivise con l’attività di distretto e con la rete ospedaliera;
-Deve essere garantita la continuità dell’assistenza;
Da quanto sopra appare evidente che è impossibile sopprimere i PPI (ora ribattezzati Punti di Assistenza Territoriale o Presidi Ambulatoriali Territoriali, o Postazioni Fisse di Primo Soccorso Territoriale, ecc.), dato che, specialmente nelle aree interne, nelle isole minori e nelle zone turistiche a causa della distanza dall’ospedale più vicino e dei relativi tempi di percorrenza non è possibile prevedere la necessaria stabilizzazione dei pazienti senza un presidio dotato di personale medico ed infermieristico.
Nella proposta in esame non vi è alcun riferimento alla costruzione di un servizio di emergenza integrato ospedale territorio come suggeriscono da tempo le maggiori società scientifiche .
Pertanto ad avviso dello scrivente appare necessario stralciare l’emergenza sanitaria territoriale ed eventualmente anche quella ospedaliera dalla proposta in esame, provvedendo a predisporre un testo che possa invece aggiornare il DPR 27 marzo 1992 recante l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
Da tempo sono in discussione presso la Commissione permanente igiene e sanità del Senato alcuni disegni di legge tra i quali il DDL 2153 recante il riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria che prevede il mantenimento dei Punti di Primo Intervento.