IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL RICORSO DEI SANITARI NON VACCINATI SOSPESI DAL SERVIZIO

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Il Consiglio di Stato, Sezione III, presidente Franco Frattini, con la sentenza 7045 pubblicata oggi 20 ottobre 021 ha respinto il ricorso proposto da alcuni dipendenti di alcune azienda sanitaria contro la loro sospensione dal servizio per non aver adempiuto all’obbligo della vaccinazione stabilito.

Nella sentenza, composta di ben 78 pagine si legge in particolare che: “L’obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che, oltre ad implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello dell’autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica, investe lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è ovvio che sia, e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e, dunque, l’informazione e il suo contrario, la disinformazione – e la democrazia.
In un ordinamento democratico, come ha rilevato anche di recente la Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie (re)introdotte dal d.l. n. 73 del 2017, rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l’obbligatorietà di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell’obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell’intera società.

La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (v., tra tutte, proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno1994, già richiamata, e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato chela legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art.32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

Dopo aver citato un passo del parere “I vaccini Covid-19. Aspetti etici per la ricerca il costo e la distribuzione” espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica, secondo cui «non vada esclusa l’obbligatorietà dei vaccini, soprattutto per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus; tale obbligo dovrà essere revocato qualora non sussista più un pericolo significativo per la collettività”, il Collegio con ampia argomentazione ha respinto tutte le numerose censure mosse dai ricorrenti.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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