
Con la proposta di legge costituzionale n. 3156 d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, NUGNES; DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, NUGNES; COLLINA, MARCUCCI, FERRARI, FERRAZZI; PERILLI; GALLONE; L’ABBATE; BONINO; CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 9 giugno scorso ed ora all’esame della Camera dei deputati si vogliono modificare gli artt. 9 e 41 della Costituzione per inserire la tutela dell’ambiente.
In effetti fino ad ora per la tutela dell’ambiente, in base ad una serie dei sentenze della Corte Costituzionale si faceva riferimento all’art. 9 che però tratta di tutela del paesaggio; ora viene inserito un terzo comma che così recita: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
La proposta di legge prevede anche la modifica dell’art. 41 al quale verrebbero apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
In considerazione di quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’ONU che stabilisce gli obiettivi e gli strumenti per la prevenzione che dovranno essere adottati e in particolare della Linea 12: Sviluppo dell’approccio “One health” e “Planetary health” per la governance della prevenzione primaria post COVID, il potenziamento della tutela ambientale potrà dare un importante contributo al miglioramento delle condizioni di salute degli esseri umani e degli animali.