I POTERI DEI SINDACI PER LA SANITA’

L’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 individuava il Sindaco quale autorità sanitaria locale; l’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000 hanno confermato che il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale.

In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale.

Il Sindaco nell’esercizio delle sue prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell’azienda sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative.

Il Sindaco, avvalendosi per l’istruttoria dei servizi della ASL, può emanare i seguenti provvedimenti:
Ordinanze contingibili e urgenti[1]: in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, con provvedimento motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini[2]. La norma non esclude che il Sindaco nel caso in cui ne ravvisi l’urgenza possa adottare una ordinanza affidandone l’esecuzione all’azienda sanitaria.
Ordinanze: in tutte le tematiche sanitarie;
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, sono disposti con provvedimento del Sindaco, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e servizi sanitari pubblici territoriali[3];
-Autorizzazioni di attività sanitarie;
-Autorizzazione di strutture veterinarie pubbliche e private
Autorizzazione per la produzione di sostanze alimentari;
Autorizzazione per la vendita di animali d’affezione e per le manifestazioni che si svolgono con la presenza di animali;
Autorizzazione per gli stabilimenti termali;
Autorizzazione dell’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e/o gas medicinali svolta presso magazzini ubicati nell’ambito del territorio comunale;
Autorizzazione deposito e vendita dei prodotti fitosanitari.

Inoltre il perimetro per la delimitazione delle missioni degli enti è rappresentato dal riparto delle competenze stabilito agli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo comunque come riferimento quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Anche se la gestione della salute con il d.lgs 502 del 1992 è stata affidata ai direttori generali delle aziende Unità Sanitarie Locali resta sempre il fatto che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità.

Occorre pertanto che il Sindaco svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti dell’azienda sanitaria sollecitando, ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della comunità.

È importante anche che i Sindaci si attivino sul funzionamento dei servizi dell’azienda sanitaria ed in particolare sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)[5] e per chiedere il rispetto degli standard delle attività, dei servizi e delle prestazioni, delle liste di attesa, ecc., che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dalla residenza.

Il 14° comma dell’art. 3 del d.lgs 229 del 1999 prevede che «Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune, il Sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione.

L’art. 12 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 stabilisce quanto segue:

1. I comuni esprimono il bisogno sanitario della popolazione. A tal fine in ciascuno dei comprensori socio-sanitari di cui all’art. 5, comma 1, è istituita la conferenza locale sociale e sanitaria, composta dai sindaci dei comuni compresi nel comprensorio socio-sanitario.

Per i comuni articolati nelle circoscrizioni di decentramento a norma dell’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla conferenza locale sociale e sanitaria partecipano il sindaco ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.

2. La conferenza locale sociale e sanitaria ha sede presso la sede dell’azienda unità sanitaria locale ed è presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti.

…omissis…

7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono delegare le proprie funzioni.

Di fatto la l.r.18/1994 affida ai Sindaci e alla Conferenza locale sociale e sanitaria funzioni di indirizzo, controllo e valutazione.

In particolare con la locuzione “indirizzo” ci si riferisce generalmente alla fissazione di fini ed obiettivi da conseguirsi, una funzione che è propria delle comunità sociali rappresentante appunto dai Sindaci.

Volendo esplicitare meglio le funzioni che la legge affida alla Conferenza locale sociale e sanitaria sono le seguenti:
a) definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività dell’azienda unità sanitaria locale;
b) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio dell’azienda unità sanitaria locale e trasmissione alla Giunta regionale delle relative osservazioni;
c) verifica dell’andamento generale dell’attività dell’Azienda unità sanitaria locale;


[1]Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998,

[2]L’art. 32 della legge 833/1978 prevede che il Ministro della sanità «può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia  estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»; inoltre «nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale».

[3]Artt. 33 e seguenti della citata L.833/1978

[4]Legge 248/2006; Cassazione Sez. III Civile, 3717/2012

[5]DPCM 29 novembre 2001

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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