LA PRIVACY IN OSPEDALE NON SEMPRE VIENE RISPETTATA

Di recente sono stato ricoverato in ospedale e per riempire la mia cartella clinica mi sono state richieste, mentre ero già a letto e quindi in presenza degli altri pazienti molte notizie personali, tra le quali le mie convinzioni religiose.

A questo proposito il Garante per la Protezione dei Dati Personali sin dal 12 novembre 2014, con provvedimento n. 515 ha osservato quanto segue:

L´ordinamento giuridico riconosce al paziente il diritto a richiedere un´assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero (cfr., in particolare, art. 35 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, art. 6 della legge 11 agosto 1984, n. 449 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese”, art. 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121 “Ratifica ed esecuzione accordo con prot. addizionale, firmato a Roma il 18.12.1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense”, art. 8 della legge 22 novembre 1988, n. 516 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l´Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno”, art.4 della legge 22 novembre 1988, n.517 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”, art. 9 della legge 8 marzo 1989, n. 101″Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l´Unione delle Comunità ebraiche italiane”, art. 6 della legge 12 aprile 1995, n. 116: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l´Unione Cristiana Evangelica Battista d´Italia”, art. 6 della legge 29 novembre 1995, n. 520 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, art. 5 della legge 30 luglio 2012, n. 126 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d´Italia ed Esarcato per l´Europa Meridionale, in attuazione dell´articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, art. 9 della legge 30 luglio 2012, n. 127 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell´articolo 8 della Costituzione”, art.6 della legge 30 luglio 2012, n. 128 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell´articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, art. 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 245 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l´Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell´articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, art.5 della legge 31 dicembre 2012 n. 246 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l´Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell´articolo 8, terzo comma, della Costituzione”. Anche nell´elenco dei diritti del paziente da indicare nelle carte dei servizi pubblici sanitari proclamate a livello locale dalle aziende sanitarie si configura il diritto “ad avere il rispetto per la propria fede e alla assistenza religiosa, se richiesta” (allegato 8, punto 44 del d.P.C.M. 19 maggio 1995 “Schema generale di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari”, cfr. anche art. 4 del codice deontologico dell´infermiere del 10 gennaio 2009).

La valutazione circa l´indispensabilità del dato relativo alla religione di appartenenza dell´interessato ai fini dell´erogazione dell´assistenza religiosa e spirituale in ospedale e della realizzazione dei servizi necroscopici è stata già effettuata dal Garante nell´ambito dell´istruttoria per il rilascio del parere sul citato schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome (cfr. predetto parere del Garante 26 luglio 2012). In tale schema tipo di regolamento è previsto che le strutture sanitarie possano raccogliere i dati relativi alle convinzioni religiose dell´interessato qualora la raccolta di tali informazioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati l´assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) (cfr. scheda n. 17 del predetto schema tipo di regolamento). In tal caso, tali informazioni possono essere comunicate verbalmente al personale di reparto dall´interessato stesso o da un suo familiare; detto personale provvederà a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa e spirituale proveniente da infermi di qualunque religione (cfr. art. 35, comma 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”).

Il predetto schema tipo di regolamento prevede, inoltre, che i medesimi dati possano essere lecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria anche con riferimento ai trattamenti effettuati nell´ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma (cfr. scheda n. 17 citata; cfr. allegato 1, punto 1.3 del d.P.C.M. 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”).

Le strutture sanitarie possono, pertanto, lecitamente trattare le informazioni idonee a rilevare le convinzioni religiose dell´interessato laddove quest´ultimo richieda di usufruire dell´assistenza religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui ciò si rilevi indispensabile durante l´esecuzione dei servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse in vita dall´interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell´interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente o un convivente”.

Pertanto non appare legittima la domanda “Qual è la sua religione?” contenuta nei questionari che vengono somministrati ai pazienti al loro ingresso in ospedale.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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