
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 è stato pubblicato il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
Per quanto riguarda la sanità com’è noto il PNRR viene integrato con una quota a carico del Bilancio dello Stato (fronteggiato con ulteriore prestito obbligazionario) ripartita come segue:
Quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026.
Ai fini del monitoraggio di tutti gli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Per quanto riguarda gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche non previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le informazioni necessarie relative alle opere sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi sarà utilizzata la piattaforma di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.