LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRETTORI GENERALI

Breugel, Ecce homo

Il direttore generale è passibile di sanzioni come tutti i dipendenti pubblici ma esistono alcuni casi specifici previsti in primo luogo dall’art. 3-bis del d.lgs 502 del 1992:

«Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto».

Questo vale naturalmente anche nel caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro e di riqualificazione del Servizio sanitario regionale e dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005, nonché delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all’art. 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Puntuali sono le disposizioni contenute nel DM 21 giugno 2016 “Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici”

Sembrerebbe che in qualche regione in piano di rientro nonostante i direttori generali di alcune aziende ospedaliere non abbiano rispettato il piano di rientro per le loro aziende siano stati confermati o addirittura nominati in altra azienda più importante.

Qualora un direttore generale ometta di compiere un atto obbligatorio per legge, il presidente della regione, previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario ad acta.

Nei casi più gravi è possibile anche la sospensione immediata per un periodo non superiore ai due mesi.

Sembra non inopportuno ricordare che le eventuali sanzioni comminate al direttore generale in quanto datore di lavoro hanno carattere personale e quindi devono essere pagate dallo stesso e non dall’azienda venendo a costituire in caso contrario un vero e proprio danno erariale.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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