
Mentre in Italia si discute sul problema dell’obbligo o meno della vaccinazione del personale del SSN e degli enti privati accreditati il Cardinale Bertelli, Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano ha emanato il Decreto 8 febbraio 2021 n. CCCXCVVIII con il quale, all’art. 6 ha disposto quanto segue:
– Il lavoratore che per comprovate ragioni di salute non può sottoporsi alla somministrazione del vaccino può essere adibito dall’amministrazione a mansioni differenti, equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.
– La vaccinazione nel caso di emergenza di sanità pubblica è equiparata agli accertamenti sanitari preventivi, periodici e d’ufficio di competenza della direzione di sanità e d’igiene pertanto il lavoratore che, senza comprovate ragioni di salute rifiuti di sottoporvisi è soggetto alle sanzioni previste secondo cui “il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi o periodici previsti e agli accertamenti sanitari d’ufficio, nonché la rinuncia alla prosecuzione dell’accertamento preventivo, periodico o d’ufficio già iniziato” è sanzionabile anche con l’interruzione del rapporto di lavoro, poiché in assenza di vaccinazione è come se non fosse stato perfezionato il contratto. (Rescritto “Ex Audientia SS.MI”, prot. 162.774/GN del 18 novembre 2011, a firma del Card. Bertone).
Dopo il Vaticano ora anche la regione Puglia ha approvato una legge che vieta l’accesso degli operatori non vaccinati in alcuni reparti ospedalieri.