
La procedura descritta dal legislatore per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è stabilita dall’art. 3-bis del d.lgs 502 del 1992 come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con legge 8 novembre 2012 , n. 189 e in base all’art. 2 del d.lgs 171 del 4 agosto 2016.
Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali.
Requisiti per l’iscrizione all’albo nazionale sono:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
d) non aver compiuto sessantacinque anni di età.
La regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio e’ effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio snitario nazionale.
Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale e’ motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell’art. 2 del d.lgs 171/2016 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell’incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo.
La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale.
La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula.
Al fine di valutare l’operato dei direttori generali al termine dell’incarico ed al fine di una eventuale conferma o nomina presso altre azienda od ente dovrebbe essere fatta una valutazione del loro operato in base al terzo comma del predetto art. 2 del d.lgs 171/2016 tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell’appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente
Per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del direttore generale è fatto d’intesa tra regione e Rettore.
La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attivita’ di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti.
La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l’immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure già descritte, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Sarebbe bene che le regioni che stanno provvedendo alle nomine assicurassero una maggiore trasparenza alla valutazione fatta dell’operato dei direttori generali dato che la qualità percepita dai cittadini in molti casi è insufficiente e in alcuni casi il disavanzo delle aziende precedentemente gestite è molto elevato.