
L’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito delle decisioni assunte nelle Adunanze del proprio Consiglio direttivo del 22 e 29 aprile u.s. ha avviato una capillare attività istruttoria volta ad acquisire dalle amministrazioni rientranti nel campione selezionato specifiche informazioni sui CIG ritenuti rilevanti nella prima fase ricognitiva di indagine.
In primo luogo abbiamo il dato della spesa che già da solo deve essere fonte di riflessione.
Trattandosi di indagine estesa ad un vasto campione di CIG, le richieste di informazioni sono state strutturate in modo da acquisire dati omogenei mediante trasmissione di una scheda da compilare a cura dei destinatari con inserimento di dati ritenuti di interesse.
In riscontro alle richieste inviate in modo massivo (182 stazioni appaltanti) sono pervenute le schede di riscontro che sono state prontamente esaminate per individuare eventuali criticità suscettibili di valutazioni di ordine generale ed approfondimenti istruttori per le successive fasi di attività degli uffici.
Si tratta di affidamenti che, come è noto, sono riconducibili nella disciplina speciale in deroga adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020; decreto del CDPC del 27.2.2020; OCDPC n. 630/2020 e n. 639/2020; D.L. 2.3.2020 n. 9; D.L. 17.3.2020 n. 18; Comunicazione della Commissione Europea C/108/I/I).
Al fine di accelerare e semplificare l’approvvigionamento di beni e servizi sanitari urgenti finalizzati a fronteggiare l’epidemia sono state adottate disposizioni, in particolare con il D.L. n. 18 del 17 marzo, aventi portata derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di scelta del contraente e relativi adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Il ricorso a strumenti procedimentali più agili si è reso necessario in quanto le procedure ordinarie avrebbero compromesso la tempestività delle misure urgenti richieste dall’emergenza epidemiologica.
L’esame dei dati forniti, pertanto, è stato condotto in considerazione del particolare regime normativo che ha caratterizzato gli affidamenti in argomento.
Particolare attenzione è stata dedicata ai dati relativi ai prezzi unitari a base d’asta e a quelli offerti, alle tempistiche di consegna delle forniture, alle eventuali criticità riscontrate dal committente, all’applicazione di penali, alla verifica dei requisiti del fornitore condotta dall’amministrazione e all’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.
Deve evidenziarsi che il contesto emergenziale ha determinato uno stravolgimento del mercato dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto negli approvvigionamenti di mascherine protettive, alterandone ogni parametro di riferimento rispetto al contesto commerciale pre-pandemia. La crescita esponenziale dei prezzi registrati nel periodo di picco (marzo-aprile 2020) deriva dall’impennata della domanda a fronte di una ridotta capacità produttiva e da speculazioni di mercato.
La variabilità dei prezzi dei DPI ha caratterizzato gli affidamenti in esame sull’intero territorio nazionale. Tendenzialmente non si sono registrate oscillazioni estremamente significative, indice di anomalie suscettibili di particolari approfondimenti istruttori. In ragione della particolare rilevanza e diffusione degli approvvigionamenti di mascherine, l’attenzione è stata incentrata soprattutto su tali DPI. Non a caso le criticità più diffuse si sono registrate proprio su tali dispositivi di protezione (48,72%), soprattutto per ciò che attiene alla tempistica di consegna dei prodotti. A seguire in ordine di criticità sono gli altri DPI (16,8%), i tamponi e reagenti (13,11%), i ventilatori polmonari e l’ossigeno (16,67%), i disinfettanti (9,09%) e altre categorie (7,61%). Nel rinviare l’analisi dei prezzi di aggiudicazione ad altro capitolo della presente trattazione (cap. 3.2), può rilevarsi che in genere i prezzi unitari delle mascherine ffp2 (le più richieste) oscilla tra € 2,20 (PCM-Protezione Civile) e € 7,50 (Regione Lazio), mentre quelle chirurgiche in genere presentano un prezzo unitario che oscilla tra € 0,50 e 0,70.
In ordine al rispetto della tempistica di completamento delle forniture si è notato che nella maggior parte dei casi il termine contrattualizzato è stato rispettato dai fornitori. Tuttavia, nei casi in cui è emerso uno sforamento della tempistica di consegna si è trattato per lo più di un ritardo contenuto, tollerato dal committente, e generalmente il ritardo ha trovato giustificazione in cause non sempre dipendenti dal fornitore, quali i blocchi doganali vigenti, trasporti (soprattutto aerei) compromessi dalle restrizioni del periodo emergenziale, ridotta capacità produttiva, carenza di materie prime e altre criticità legate al momento di diffusa crisi a livello mondiale. Non sono tuttavia mancate misure sanzionatorie adottate in alcuni casi, accompagnate dalla risoluzione del contratto per inadempimento. I ritardi registrati in media si assestano in circa 15/25 giorni. In una limitata casistica, inoltre, oltre al ritardo è stata segnalata la mancata consegna, totale o parziale, della fornitura, cui ha fatto seguito la risoluzione contrattuale attivata dal committente.
Altre criticità di rilevo riguardano l’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 che, in applicazione delle vigenti disposizioni, hanno indotto le amministrazioni appaltanti a procedere con i consequenziali provvedimenti espulsivi e di segnalazione all’Autorità nonché, laddove previsto dalla lex specialis di gara, all’applicazione di penali.