
Nonostante precise disposizioni di legge ancora oggi la valutazione della performance nel Servizio Sanitario Nazionale viene svolta ancora in maniera autoreferenziale.
In particolare con l’art. 5 del d.lgs 25 maggio 2017, n. 74 è stato modificato l’art. 7 del d.lgs 150 del 2009 che al comma 2 nel testo novellato così recita:
La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.).
Al riguardo, in primo luogo, nonostante le aspettative nulla è stato modificato circa la nomina dei membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione che viene ancora decisa dai direttori generali delle aziende sanitarie i quali sono sempre le stesse persone che hanno nominato di dirigenti delle UOC, per cui l’ OIV è quindi sono privo del carattere di terzietà che dovrebbe caratterizzare questo organismo.
Secondo l’ FPA ANNUAL REPORT 2019 “chi eroga un servizio ha sempre una visione diversa rispetto a chi lo utilizza. Conoscere questa visione è fonte preziosa per chi lavora in qualità: se si vuol migliorare la performance, allora, c’è bisogno di reperire informazioni su come si sta lavorando e chiederlo agli utenti è soltanto il modo più semplice per saperlo. Si tratta di una considerazione banale, lo dimostrano le continue richieste di riscontri che riceviamo dalle società di servizi che operano sul mercato (il web ha accelerato vertiginosamente questo fenomeno, favorito da feedback istantanei). Nel settore pubblico italiano, tuttavia, tale consapevolezza non si è ancora affermata e non bisogna sottovalutare che di fronte alle innovazioni, in questi anni le amministrazioni hanno spesso opposto una poderosa resistenza al cambiamento, a partire proprio dalla disciplina sulla performance“.
A ciò si aggiunga che la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance è ancora lontana dall’essere attuata benché il Dipartimento della Funzione Pubblica da tempo abbia diramato le apposite Linee Giuda n.4 sin dal novembre 2019.
In particolare nel documento suddetto si legge:
Con la modifica del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il Legislatore ha dato maggiore concretezza al principio astratto della partecipazione con riferimento al ciclo della performance.
In particolare, l’art. 7 delinea, al comma 2, lett. c), la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione declinandola su tre cardini fondamentali:
sotto il profilo soggettivo, sono protagonisti dei processi valutativi sia i cittadini che gli “utenti finali” dei servizi resi dall’amministrazione; il duplice riferimento è diretto a coinvolgere nella valutazione i fruitori delle “attività istituzionali” e dei “servizi pubblici”. A tali categorie vanno aggiunti tutti gli altri portatori di interesse (cd. stakeholder) in qualsiasi modo direttamente o indirettamente interessati all’operato dell’amministrazione;
sotto il profilo oggettivo, l’ambito della valutazione concerne la qualità di tutte le attività istituzionali e tutte le prestazioni di servizi delle pubbliche amministrazioni;
sotto il profilo procedimentale, la partecipazione alla valutazione è coerentemente ricondotta all’ambito specifico “della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.
L’articolo 8 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa (SMVP) concerne, in particolare:
la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
L’art. 19-bis, inoltre:
prevede che la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa possa avvenire anche “in forma associata”;
individua l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) quale possibile interlocutore dei cittadini e degli utenti a cui può essere direttamente comunicato “il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati”;
impone un vero e proprio obbligo per le amministrazioni di favorire la “valutazione partecipata” e di predisporre sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione;
dà uno specifico ruolo anche agli “utenti interni” cioè ai settori delle strutture amministrative che si avvalgono di servizi strumentali e di supporto dell’amministrazione valutata;
prescrive la pubblicazione dei risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti su attività e servizi con cadenza annuale;
demanda all’OIV la verifica dell’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione ed impone al medesimo Organismo di tener conto dei risultati sia ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e sia, in particolare, ai fini della validazione della Relazione annuale sulla performance.
Con la valutazione partecipativa si realizza finalmente un sistema democratico di valutazione, ma le aziende sanitarie (e non solo) sono ancora sorde a questa novità.
Ritengo che legittimamente cittadini e associazioni abbiano diritto di scrivere direttamente all’OIV dell’azienda sanitaria locale da cui sono assistiti in quanto residenti in uno dei Comuni che la costituiscono per chiedere di poter partecipare alla valutazione della performance e pertanto, preliminarmente, di avere accesso ai dati e alle informazioni necessarie.
Nelle Linee Guida è descritto compiutamente il processo che dovrà seguire l’OIV ed appare chiaro che una eventuale esclusione dei cittadini e delle loro associazioni potrebbe inficiare la valutazione e conseguentemente anche la misura dell’eventuale premio di risultato corrisposto con possibili conseguenze anche dal punto di vista della responsabilità erariale.