
Il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126 all’art. 29 del Capo III reca “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa” stabilendo in particolare che “Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei princípi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale .
I commi 3 e 4 della predetta legge consentono alle regioni la costituzione di varie tipologie di rapporti per risolvere il problema delle delle liste di attesa per i ricoveri come per quelle della specialistica ambulatoriale.
Il comma 8 stabilisce che “Per l’anno 2020, per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato B al presente decreto . Agli oneri derivanti dal presente comma per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114”.
Inoltre il comma 9 stabilisce che “Per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma operativo previsto dall’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27“.
Nonostante queste disposizioni alcune Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare il loro “Piano Operativo Regionale” e a presentarlo al Ministero della salute lasciando che sia i tempi di attesa per i ricoveri di elezione che le liste di attesa per le visite e gli accertamenti diagnostici dei pazienti affetti da patologie non Covid non rispettino i tempi massimi fissati dal Ministero e recepiti dalle stesse Regioni con il Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa 2019-2021 (PNGLA).
In questo modo il personale precedentemente destinato ai reparti di degenza o ad altri servizi ordinari è stato trasferito a quelli attrezzati per l’emergenza COVID o ad altre funzioni legate all’epidemia (ad esempio i Drive-in) tagliando drasticamente i letti e l’attività ambulatoriale per i pazienti affetti da altre patologie.
Ciò posto si ritiene che nella fattispecie ricorra la fattispecie prevista dal comma 2 dell’art. 120 della Costituzione in base al quale: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
In base al predetto PNGLA i direttori generali potranno essere rimossi se non rispetteranno i tempi massimi di attesa stabiliti per legge.