IL TAR DEL LAZIO SCRIVE UNA PAROLA, SPERIAMO DEFINITIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO IN SANITA’

Si pensava che con l’entrata in vigore delle nuove norme per l’accesso generalizzato contenute nel D.lgs 33/2013 fossero stati rimossi tutti gli impedimenti posti ai cittadini per ottenere di poter visualizzare ed estrarre copia degli atti delle aziende sanitarie o dei Comuni aventi interesse per la salute.

Purtroppo così non è e ancora oggi assistiamo al diniego o, più spesso, al silenzio da parte delle amministrazioni che in questo modo impediscono ai cittadini e alle loro associazioni di avere conoscenza delle motivazioni che hanno portato a certe scelte.

Gli stessi verbali delle Conferenze dei Sindaci vengono quasi sempre sottratti all’accesso per cui non si riesce a conoscere chi abbia votato a favore e chi contro su taluni provvedimenti che riguardano la salute pubblica, come ad esempio quelli relativi alla chiusura (pardon “trasformazione”) dei Punti di Primo Intervento.

Ma ora abbiamo una nuova sentenza del TAR Lazio, Sezione I Quater, del 13 luglio 2020, in merito ad un ricorso avverso il diniego di accesso ad un verbale del Comitato tecnico Scientifico che è stato richiamato da uno dei provvedimenti con i quali sono state emanate norme per il contenimento dell’epidemia, con la quale si afferma che “…la ratio dell’intera disciplina normativa dell’accesso impone di ritenere che se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività. Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonché delle finalità dello strumento dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122)”.

Sarà bene che le direzioni delle aziende sanitarie e le Segreterie generali degli enti locali che gestiscono le Conferenze dei Sindaci, facciano tesoro della presente sentenza onde evitare ulteriori motivi di scontro con i cittadini e le loro associazioni.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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