LA CORTE COSTITUZIONALE GARANTISCE I LEA E DICHIARA NON FONDATE ALCUNE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DALLA CORTE DEI CONTI

La Corte Costituzionale sotto la presidenza di Marta Cartabia ha avviato un percorso molto interessante per la tutela dei diritti dei cittadini.

Con la pronuncia del 26 maggio scorso, n. 157 è stata rigettata una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania in merito all’art. 29 comma 1, lettera c) del D.lgs 118/2011 per quanto riguarda l’armonizzazione dei sistemi contabili.

Al riguardo la Corte, confermando peraltro quanto già espresso con la precedente sentenza n. 62/2020 ha ritenuto che l’utilizzazione da parte delle regioni del Fondo Sanitario assegnato deve essere riservata per assicurare il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e per gli altri servizi sanitari ove risulti ulteriore disponibilità attribuendo alla programmazione nazionale la determinazione e l’impiego di finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizione di beni.

In particolare «spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale», impegnando le Regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (sentenza n. 169 del 2017). Infatti, «mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello delle prestazioni attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa»

È l’indefettibilità dell’erogazione dei LEA la clausola di garanzia che costituisce limite e punto di riferimento della divisione binaria del finanziamento tra spese correnti e spese di investimento degli enti del Servizio sanitario nazionale; non certo – come ritiene il rimettente – la dinamica dei rapporti tra patrimonio netto e conto economico, la quale in concreto non assume rilevanza quando si verificano criticità nella funzionalità del sistema regionale.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

1 commento su “LA CORTE COSTITUZIONALE GARANTISCE I LEA E DICHIARA NON FONDATE ALCUNE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DALLA CORTE DEI CONTI”

  1. La tua competenza è fonte inesauribile dei diritti alla salute e alla dignità della persona. Coniugare l’aspetto economico /aziendale con quello umano è un binomio che deve avanzare insieme. Grazie per il tuo impegno.

    "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: