LA DOCUMENTAZIONE SUL DL 34/2020 PREDISPOSTA DAGLI UFFICI PARLAMENTARI

L’ufficio documentazione del Parlamento in occasione dell’esame del DL 34/2020 ha predisposto, come sempre un dossier dal quale estraggo la parte relativa alla sanità con il quadro di sintesi degli interventi che sono previsti.

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l’aumento dei contratti di specializzazione medica.
Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l’estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
In particolare:
al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l’anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell’offerta citata (art. 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell’emergenza Covid-19, previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art.18). Le autorizzazioni di spesa previste sono indirizzate a:

  • requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento;
  • implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI- ;
  • reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura dell’infermiere di famiglia/o di comunità;
  • previsione di di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di infermieri;
  • rafforzamento delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale, art. 4-bis D.L. 18/2020) con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali;
  • assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali;
  • istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza.
    viene operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche – quale quella da COVID-19 in corso -. A tale scopo si prevede un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva – ubicati anche in strutture movimentabili – e di area semi-intensiva (al 50% convertibili in posti di terapia intensiva), della dotazione
    dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all’interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati. Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico (art. 2);
    -viene disposto che gli incarichi individuali a tempo determinato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e per i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione (art. 2-ter D.L. 18/2020) abbiano, per i medici specializzandi, una durata di 6 mesi (e non già di un anno come previsto in precedenza), e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (art. 3);
    – viene incrementata l’autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (art. 5);
    -allo scopo di una semplificazione delle procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, vengono disposte alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le
    malattie croniche, rimborsati dal SSN (art. 8);
    -vengono prorogati di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2,
    limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani (art. 9);
    -viene operata poi l’estensione ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie deceduti durante lo
    stato di emergenza per concause legate al COVID-19 dei benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari; l’estensione ai Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN del regime di sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali;
    -l’aggiornamento del regime di agevolazione fiscale, in funzione antispreco, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (art. 10);
    -viene potenziata e rafforzata l’infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), e stabilita l’estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Si prevede l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche e dell’Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all’Anagrafe degli assistiti (ANA).
    Sono novellate le disposizioni concernenti l’integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera Sanitaria, al fine di ampliare il novero delle informazioni disponibili nel Fascicolo. Vengono poi dettate regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema Informativo Trapianti,
    dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome (art. 11);
    -allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, vengono previste alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell’adozione delle delibere annuali del CIPE (art. 117).

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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