CON IL CODICE DEI CONTRATTI ALL’EPOCA DEL COVID-19

Dall’entrata in vigore del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016) si contano ben dodici provvedimenti che hanno apportato oltre 500 modifiche a quasi tutti gli articoli del Codice, in alcuni casi molto significativi.

L’ultimo di detti provvedimenti con carattere di generalità in ordine di tempo è stato il D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 che all’art. 1 reca modifiche al codice dei contratti pubblici e la sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare.

Con la norma citata, con il dichiarato fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche è stato stabilito che fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, molte norme del Codice dei contratti pubblici, e in particolare le seguenti:

a) articolo 37, comma 4, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle centrali uniche di acquisto;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, con cui era stato introdotto il divieto dell’affidamento dell’appalto integrato consistente nell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Infine con il citato D.L. 32/2019 convertito con legge 55/2019 è stato inserito all’art. 216 del D.lgs 50/2016 il comma 27-octies secondo cui entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore avrebbe dovuto essere emanato un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice sui compiti del RUP, sulla progettazione dei lavori, sul sistema di qualificazione dei contraenti, sulle procedure sotto soglia comunitaria, sulla direzione lavori, ecc.

Pur essendo trascorso quasi un anno dalla scadenza del termine previsto non vi è traccia del regolamento, né si ha notizia della proposta di legge d’iniziativa del Presidente Conte (A.C. 1162) con cui veniva delegato il Governo ad emanare una ulteriore “razionalizzazione” del Codice dei contratti pubblici.

A seguito della proclamazione dello stato di emergenza di sanità pubblica decisa dal Governo il 30 gennaio 2020 sono state adottate una serie di disposizioni che autorizzano le stazioni di appalto in campo sanitario ad agire in deroga al D.lgs 50/2016 che possono essere così riassunte:
D.L. 18/2020 convertito con legge 27/2020
-art. 5-bis: disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
-art. 5-ter: disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
-art. 5-quater: misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici;
-art. 5-quinquies: acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria;
-art. 72, comma 2 lettera a)
-art.75: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi i rete;
-art. 86: misure urgenti per la funzionalità degli istituti penitenziari;
-art.87-bis: misure di ausilio al lavoro agile;
-art. 91: disposizioni in materia di anticipazione de prezzo in materia di contratti pubblici;
-art.99: erogazioni liberali;
-art.120: piattaforme per la didattica a distanza;

D.L. 34/2020: misure urgenti di sostegno al lavoro
-Art.103 emersione di rapporti di lavoro;

Lo stato di emergenza legato al Covid-19 può giustificare il ricorso a procedure a evidenza pubblica in via d’urgenza anche discostandosi dal rispetto di alcune disposizioni del codice appalti, al fine di avviare con celerità il rapporto contrattuale; ma alcuni punti vanno rispettati.

Il TAR Lazio, Roma, con la recentissima sentenza n. 5436/2020 ha confermato come la situazione di emergenza non consenta di derogare all’imprescindibile possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016. La carenza di questi requisiti in sede di verifica successiva comporta l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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