
Migliaia di infermieri hanno risposto all’avviso pubblicato a seguito della nuova Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 656 in data 26 marzo con la quale sono state adottate “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 82 del 28 marzo.
Ricordo che in particolare con l’art. 1 del provvedimento si dispone quanto segue:
Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a integrare l’Unità medico specialistica di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 654 del 21 marzo 2020, con una Unità tecnico infermieristica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L’Unità è composta di un numero massimo di 500 infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:
a) Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) Infermieri dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) Infermieri libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli infermieri individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza. Per l’impiego nella detta Unità di cui al comma 1, lettera a) , si prescinde dall’assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera b) del medesimo comma è richiesto il previo assenso della struttura di appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c) , della struttura presso cui prestano servizio in regime di somministrazione lavoro qualora trattasi di strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l’assegnazione nei servizi sanitari delle regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza limitrofe a quella di provenienza dell’infermiere. Le regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.
A ciascun infermiere dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e b) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.
L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali degli infermieri non coprano l’attività prestata ai sensi della presente ordinanza, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.
Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.