LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIMODULAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA DIFFERIBILE IN CORSO DI EMERGENZA DA COVID-19

Il Direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute Urbani con una circolare in data 16 marzo ha ritenuto di inviare delle “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”.

In questo periodo abbiamo assistito l’attività di alcuni direttori generali protesa a riconvertire le scarse risorse versoi servizi destinati ad affrontare l’emergenza da coronavirus lasciandone scoperti altri come se le altre malattie che affliggono l’umanità avessero deciso di allentare la presa sui poveri malati, quasi per rispetto all’epidemia.

Giustamente il prof. Urbani ha ritenuto di richiamare l’attenzione dei direttori generali delle aziende sanitarie comunicando che in considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce
delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute nelle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, siano rispettate le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio:

ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
 U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
 B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.
PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
 D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici:
queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
 P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
 ricoveri in regime di urgenza;
 ricoveri elettivi oncologici;
 ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui
all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
PROCRASTINABILE:
 ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
 ricoveri elettivi classe di priorità D (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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