
Con il decreto legge n. 14 in data 9 marzo, pubblicato lo stesso giorno sulla G.U. n. 62 il Governo ha emanato nuove disposizioni per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza COVID.19.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo DPCM con il quale il Presidente del Consiglio ha inteso emanare ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni contenute in entrambi i provvedimenti sono entrate in vigore oggi 10 marzo.
Il decreto legge contiene una serie di disposizioni riguardanti il reclutamento di personale medico, infermieristico e tecnico, anche rideterminando il fabbisogno previsto in base al D.lgs 165/2001 al fine di potenziare l’assistenza prevedendo anche forme per il superamento di alcune disposizioni contenute nei contratti di lavoro circa il monte ore di lavoro giornaliero e settimanale purché il datore di lavoro rispetti alcune condizioni.
Sono previste disposizioni per il reclutamento anche di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta, oltre all’incremento delle ore di specialistica ambulatoriale.
Importante il potenziamento delle reti assistenziali attive ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00 per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 (art. 8)
Il DPCM prevede a sua volta che sull’intero territorio nazionale sia vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»
Sono previste sanzioni penali e amministrative nei confronti di chi violerà le disposizioni dei provvedimenti emanati per contenere il contagio.
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