
Il COVID-19 ha fatto conoscere a molti l’esistenza dei Dispositivi di Protezione Individuale che sono di fondamentale importanza per proteggere il personale; il loro utilizzo è raccomandato quando l’attività assistenziale comporti una esposizione causata dalla presenza di agenti patogeni nei pazienti o nel materiale biologico.
Il nuovo regolamento UE 2016/425 approvato il 9 marzo 2016 si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, tranne a quelli delle forze armate, e a quelli per l’uso privato (protezione da condizioni atmosferiche, acqua e umidità).
I DPI sono classificati (allegato n. 1 del Regolamento UE) in tre categorie di rischio:
- Categoria I: comprendente rischi minimi (guanti, creme barriera, ecc.);
- Categoria II: comprendente rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e II;
- Categoria III: comprendente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.
I DPI devono rispettare anche requisiti essenziali di salute e sicurezza in grado di offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.
In particolare i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
Molto importante è la fase di collaudo dei beni al momento dell’acquisto da parte della Commissione onde evitare di fornire al personale dei DPI non idonei esponendolo a rischio.
Deve essere anche verificata l’innocuità dei DPI, ovvero l’assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo.
È opportuno che in ogni reparto e presidio vi sia un armadio ben visibile dedicato esclusivamente alla custodia dei DPI.
Il personale deve essere istruito sull’uso appropriato dei DPI allo scopo di prevenire le diverse modalità di infezione (mani, occhi, corpo, vie respiratorie).
Nel Documento di Valutazione del Rischio dovrà essere indicato il DPI da indossare a secondo del rischio a cui il personale è esposto.
Nel caso in cui vi sia un’emergenza di nuovo tipo il datore di lavoro dovrà provvedere a verificare la necessità di un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, sentendo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.