
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti il 14 gennaio scorso, con la deliberazione n. 2/2020 hanno espresso il loro parere sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell’art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni per il triennio 2016-2018.
Sotto il profilo contenutistico, il rinnovo contrattuale in esame si concentra sugli aspetti economici, disciplinando gli incrementi per l’anno 2018 e, a regime, a chiusura del ciclo contrattuale 2016-2018. Sono, comunque, contemplati interventi nella parte normativa con i quali, tuttavia, si provvede prevalentemente ad un aggiornamento del testo del 2015, senza modifiche sostanziali dell’articolato.
Tra le novelle regolamentari la Corte si è soffermata su quelle suscettibili di assumere maggior rilievo sotto il profilo finanziario:
L’art. 8 introduce, al comma 8, un compenso per il referente delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), commisurato alle funzioni assegnate. L’entità della remunerazione è definita dagli Accordi integrativi regionali (AIR); il relativo onere deve trovare comunque copertura all’interno del Fondo per gli accordi integrativi regionali.
L’art. 43, lett. B, comma 1, estende, a partire dal 2019, il Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anche ai medici veterinari, in attuazione di un impegno già assunto tra le parti all’atto dell’introduzione della figura del veterinario nell’ambito dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per il settore in rapporto di convenzionamento con il SSN, avvenuta con l’ACN del 1° marzo 2006 e con la successiva integrazione dell’ACN 30 novembre 2006. La Relazione Tecnica quantifica in 7,19 milioni l’onere necessario a garantire l’inclusione dei veterinari nel suddetto fondo; tale dato è calcolato sulla base delle ore di attività svolte dai veterinari al 1° gennaio 2016.
L’art. 54, con l’intento di favorire il ricambio generazionale, come richiesto dall’atto di indirizzo del 27 luglio 2017, disciplina un meccanismo articolato che prevede la possibilità di affidamenti di incarichi a tempo indeterminato agli specialisti in graduatoria che non abbiano compiuto il 43° anno di età; ciò a fronte della contestuale riduzione di orario del 50 per cento da parte di specialisti ambulatoriali, già titolari di incarico a tempo indeterminato di almeno 20 ore settimanali, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per percepire la pensione ordinaria, anche anticipata, presso la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), i quali richiedano a tale Ente, senza cessare l’attività, un Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP).
Secondo la Corte l’ACN in esame, pur costituendo una mera appendice di solo contenuto economico del lungo iter che ha condotto alla definizione degli incrementi retributivi relativi all’anno 2018, riscrive alcune disposizioni già contenute nei previgenti accordi collettivi con il mero scopo di meglio definire e chiarire l’applicazione di istituti contrattuali già disciplinati ma che, sulla base della ricostruzione effettuata in materia di fonti abilitate ad intervenire su specifiche materie, parrebbero essere escluse dalla disponibilità delle parti.
Le Sezioni riunite hanno inoltre evidenziato che a differenza di quanto previsto per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, per il quale esistono discipline legislative molto dettagliate che regolano le materie richiamate nell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 421/1992, per tale categoria di personale non è rinvenibile una specifica fonte regolativa unilaterale altrettanto puntuale. Ciò però non risolve la questione generale, vale a dire se, pur in presenza di un vuoto normativo, materie quali ad esempio, i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro (art. 19 – requisiti, domande, graduatorie e compiti dell’azienda sede del comitato zonale) i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro (artt. 21 e 22 – assegnazione di incarichi a tempo indeterminato e determinato) o il regime di cumulo tra pensione e lavoro in rapporto di convenzione (art. 54 – anticipo della prestazione previdenziale), possano considerarsi utilmente disciplinate attraverso una funzione suppletiva affidata ad un accordo contrattuale.
La Corte nelle conclusioni pur confermando il proprio parere positivo esprime talune considerazioni e raccomandazioni circa la necessità di un attento monitoraggio della spesa in relazione ai possibili effetti di alcuni istituti introdotti nella nuova versione dell’ACN.
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