ASSUME SEMPRE PIU’ IMPORTANZA LA RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA IN CAMPO SANITARIO

La risposta scritta fornita dal Sottosegretario alla sanità Zampa all’interrogazione degli on.li Bologna ed altri in merito alla morte di una giovane ragazza presso l’ospedale Belcolle di Viterbo appare molto interessante in quanto modifica l’atteggiamento in gran parte fin qui seguito da parte degli organi vigilanti.

In particolare l’on.le Zampa, afferma quanto segue:

Ad oggi, preciso che la Commissione ispettiva sta predisponendo una relazione sull’evento e sui fatti, focalizzando l’attenzione su criticità organizzative che possano aver avuto potenziali ricadute sulla corretta presa in carico e sulla gestione della paziente dal punto di vista clinico”.

Tale posizione, in attesa di conoscere il testo definitivo della relazione ispettiva sembra estendere la responsabilità del fatto alla struttura ospedaliera modificando così quanto ritenuto nel passato, in quanto in base alla legge gli aspetti organizzativi sono propri di chi dirige gli ospedali.

D’altra parte già la Cassazione Civile, con la sentenza 2898 dell’11 novembre 2019 ha ribaltato la giurisprudenza, fino ad allora costante stabilendo il seguente principio: “Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute”.

Peraltro anche la precedente sentenza sempre della Cassazione Civile del 15 aprile 2019, n. 10424 aveva aperto la strada a questo nuovo indirizzo annullando una precedente sentenza della Corte di appello di Lecce.

D’ora in avanti sarà necessario che le aziende prestino la massima attenzione a tutti gli aspetti organizzativi dato che nel caso di vertenze giudiziarie (non solo civili) il giudice potrebbe ritenere, sulla base degli atti e delle iniziative assunte di attribuire la responsabilità all’azienda in misura diversa con problemi conseguenti per la dirigenza.

Tale posizione è oggi confermata anche dalla cd. Legge Gelli (n. 24/2017) che ha creato una sorta di doppio binario, in cui alla responsabilità extracontrattuale del medico (salvo rare eccezioni) si contrappone la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata. Pertanto oggi, senza più alcun dubbio, può affermarsi che quest’ultima risponde degli eventuali danni cagionati ai suoi pazienti ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.

Autore: francobrugnola

Scrittore, mi occupo prevalentemente degli enti locali e di sanità, settori nei quali ho lavorato molti anni come dirigente.

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